Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2246 of 3 December 2015 on detailed provisions for the registration number system applicable to the register of European political parties and European political foundations and information provided by standard extracts from the register

Published date04 December 2015
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 318, 4 December 2015
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4.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 318/28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2246 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
(2) È necessario specificare il contenuto e il formato dell'estratto standard del registro che deve essere messo a disposizione di terzi su richiesta. L'estratto standard deve contenere le informazioni chiave relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il sistema dei numeri di registrazione da applicare al registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (il «registro») e stabilisce il contenuto e il formato degli estratti standard del registro che devono essere messi a disposizione di terzi su richiesta.

Articolo 2

Sistema dei numeri di registrazione

1. Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

2. Il numero di registrazione è costituito da due componenti:

a) un identificativo europeo;
b) un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni.

3. Il formato del numero è riportato nell'allegato I.

Articolo 3

Estratti standard

1. Gli estratti standard del registro forniscono le seguenti informazioni relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata:

a) il tipo di entità: partito politico europeo o fondazione politica europea;
b) il numero di registrazione assegnato dall'Autorità conformemente all'articolo 2;
c) la denominazione completa, l'acronimo e il logo;
d) lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;
e) nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;
f) l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;
g) la data di registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;
h) se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;
i) la data di adozione dello statuto e di ogni eventuale modifica;
j) per i partiti politici europei unicamente:
l'elenco dei partiti membri,
il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo,
il nome e il numero di registrazione della fondazione politica affiliata, se pertinente;
j) per le fondazioni politiche europee unicamente:
l'elenco delle organizzazioni affiliate,
il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;
l) il nome del presidente e delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.

2. Il formato dell'estratto standard è riportato nell'allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO I

Formato del numero di registrazione

Per i partiti politici europei

EUPP x SM oppure
EUPP x SM y

Per le fondazioni politiche europee

EUPF x SM oppure
EUPF x SM y

dove «x» è un numero attribuito dall'Autorità nell'ordine cronologico di arrivo delle domande, «SM» è il codice di due lettere indicante lo Stato membro in cui si trova la sede (1) e «y» è il codice di registrazione nazionale, ove applicabile.


(1) Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) codice (ISO 3166 alpha-2), fatta eccezione per la Grecia e il Regno Unito, per i quali si usano le sigle EL e UK.


ALLEGATO II

Formato degli...

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