Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date17 May 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,legislazione veterinaria,Marché intérieur - Principes,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 131, 17 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 131, 17 mai 2019
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17.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131/101

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di sicurezza alimentare in tutte le fasi del processo di produzione, trasformazione e distribuzione. Esso prevede, in particolare, una certificazione ufficiale se ritenuto opportuno per garantire la conformità alla normativa dell'UE sugli animali e sulle merci.
(2) L'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3) Le partite di animali e merci sono accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.
(4) Modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione (2), per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a prevenire eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali.
(5) Dal 2003 la tecnologia informatica è cambiata notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l'elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. Il formato dei modelli di certificati e le note per la loro compilazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati al sistema TRACES, ad esempio tenendo conto dell'utilizzo di più codici della nomenclatura combinata (NC) o garantendo la tracciabilità degli scambi triangolari, quando il paese di spedizione non è il paese di origine della partita.
(6) A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati all'IMSOC.
(7) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione.
(8) Per evitare l'uso improprio e l'abuso, è importante definire i casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. In particolare, tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi evidenti, come l'inversione di cifre nel numero del container o del sigillo, errori di ortografia negli indirizzi o nella descrizione dei prodotti.
(9) L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi alle norme applicabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
(10) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione se destinati all'immissione in commercio. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano in conformità dell'articolo 90, primo comma, lettera a), e dell'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
(11) I modelli di certificati necessari per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti normativi. È opportuno consolidare tali modelli di certificati in un unico atto giuridico mediante riferimenti incrociati a detti atti.
(12) Per quanto riguarda la certificazione di determinati prodotti di origine animale per motivi di sanità animale, sono utilizzati modelli di certificati comuni. Le prescrizioni relative alla certificazione per motivi di sanità animale dovrebbero essere rivedute entro il 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). I modelli di certificati comuni dovrebbero essere mantenuti fino a tale revisione.
(13) Per motivi di armonizzazione e di chiarezza, i modelli di certificati di cui attualmente al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (5), al regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (7) dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza e il regolamento (UE) n. 211/2013 dovrebbe essere abrogato.
(14) Per agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni dell'UE, pare opportuno introdurre nuovi modelli di certificati sanitari per l'ingresso di grassi animali fusi e ciccioli, insetti e carni di rettili destinati all'immissione in commercio. Tali modelli di certificati rendono inoltre più semplice per le autorità competenti dei paesi terzi comprendere le prescrizioni dell'UE e, di conseguenza, facilitano l'ingresso di grassi animali e ciccioli, insetti e carni di rettili nell'Unione.
(15) L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/624 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (8), tali certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
(16) In caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario (ufficiale) conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(17) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(18) È opportuno introdurre un periodo transitorio per tener conto delle partite di animali e merci spedite e certificate, se necessario, prima della data di applicazione del presente regolamento.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento;
b) prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema IMSOC;
...

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