Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2013 of 10 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance carbon dioxide Text with EEA relevance

Published date11 June 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 11 June 2013
L_2013159IT.01000601.xml
11.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva biossido di carbonio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).
(2) In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame del biossido di carbonio (6). L’Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere riguardo al biossido di carbonio. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame riguardante il biossido di carbonio. Il progetto di rapporto di riesame e l’opinione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al biossido di carbonio.
(3) Si conferma che la sostanza attiva biossido di carbonio è considerata approvata a termini del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello
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