Commission Implementing Regulation (EU) No 670/2011 of 12 July 2011 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date13 July 2011
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 13 July 2011
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13.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l’articolo 203 ter, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
(2) Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle relazioni con le autorità interessate dalla gestione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali, in conformità al titolo II, capo I, sezione I bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha sviluppato un sistema di informazione che permette la gestione elettronica dei documenti e delle procedure richiesti a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (3), sia con le autorità competenti negli Stati membri e nei paesi terzi sia con le organizzazioni professionali e le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse ad agire nell’ambito di tale normativa.
(3) Si ritiene che tale sistema consenta di effettuare, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 o applicando mutatis mutandis i principi da esso stabiliti, alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare in relazione alle procedure che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle menzioni tradizionali, alla tenuta della banca dati delle suddette denominazioni e ai registri da predisporre ai fini della protezione delle medesime.
(4) I sistemi di informazione già resi operativi dalla Commissione per la comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità e gli organismi competenti per i controlli da svolgere nell’ambito della politica agricola comune consentono peraltro di soddisfare gli obiettivi specifici stabiliti in questo settore in relazione alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine e alle menzioni tradizionali. È opportuno fare in modo che tali sistemi si applichino alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità incaricate di esaminare le domande di protezione delle denominazioni a livello degli Stati membri o dei paesi terzi nonché alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità responsabili della certificazione dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
(5) Ai fini di un’efficace gestione amministrativa, alla luce dell’esperienza maturata con l’uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, è opportuno semplificare le comunicazioni e migliorare le modalità di gestione e di messa a disposizione delle informazioni, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. A tal fine, per fornire alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi per conoscere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative stabilite a livello nazionale a norma dell’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, e dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per semplificare e agevolare i controlli e la collaborazione tra gli Stati membri, come previsto dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4), appare opportuno chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione alcune informazioni che presentano un interesse specifico nell’ambito della certificazione dei prodotti e disporre che, se utili al consumatore, la Commissione metta tali informazioni a disposizione delle autorità competenti e del pubblico.
(6) A fini di chiarezza e di riduzione degli oneri amministrativi è inoltre opportuno stabilire il contenuto di alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 e semplificare le relative procedure.
(7) Le misure transitorie adottate per agevolare il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1493/1999 (5) e (CE) n. 479/2008 (6) a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano difficoltà interpretative in relazione alla portata e alla durata delle procedure stabilite. È inoltre opportuno precisare la portata delle disposizioni dell’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione a quelle dell’articolo 118 octodecies, per quanto riguarda la natura delle modifiche coperte, i periodi di riferimento e la durata del periodo transitorio.
(8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Domanda di protezione La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 quater e 118 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico. La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Presentazione della domanda 1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. 2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome da registrare;
c) la data di ricevimento della domanda.»;
3) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Ammissibilità della domanda 1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all’articolo 70 bis. In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato. Tale data è portata a conoscenza del pubblico. 2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile. 3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;
4) all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 ter e 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.»;
5) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Presentazione di opposizioni nell’ambito della procedura comunitaria 1. Le opposizioni di cui all’articolo 118 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell’opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla
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