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13.7.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 183/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2011 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l’articolo 203 ter, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
(2) | Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle relazioni con le autorità interessate dalla gestione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali, in conformità al titolo II, capo I, sezione I bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha sviluppato un sistema di informazione che permette la gestione elettronica dei documenti e delle procedure richiesti a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (3), sia con le autorità competenti negli Stati membri e nei paesi terzi sia con le organizzazioni professionali e le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse ad agire nell’ambito di tale normativa. |
(3) | Si ritiene che tale sistema consenta di effettuare, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 o applicando mutatis mutandis i principi da esso stabiliti, alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare in relazione alle procedure che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle menzioni tradizionali, alla tenuta della banca dati delle suddette denominazioni e ai registri da predisporre ai fini della protezione delle medesime. |
(4) | I sistemi di informazione già resi operativi dalla Commissione per la comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità e gli organismi competenti per i controlli da svolgere nell’ambito della politica agricola comune consentono peraltro di soddisfare gli obiettivi specifici stabiliti in questo settore in relazione alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine e alle menzioni tradizionali. È opportuno fare in modo che tali sistemi si applichino alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità incaricate di esaminare le domande di protezione delle denominazioni a livello degli Stati membri o dei paesi terzi nonché alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità responsabili della certificazione dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. |
(5) | Ai fini di un’efficace gestione amministrativa, alla luce dell’esperienza maturata con l’uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, è opportuno semplificare le comunicazioni e migliorare le modalità di gestione e di messa a disposizione delle informazioni, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. A tal fine, per fornire alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi per conoscere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative stabilite a livello nazionale a norma dell’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, e dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per semplificare e agevolare i controlli e la collaborazione tra gli Stati membri, come previsto dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4), appare opportuno chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione alcune informazioni che presentano un interesse specifico nell’ambito della certificazione dei prodotti e disporre che, se utili al consumatore, la Commissione metta tali informazioni a disposizione delle autorità competenti e del pubblico. |
(6) | A fini di chiarezza e di riduzione degli oneri amministrativi è inoltre opportuno stabilire il contenuto di alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 e semplificare le relative procedure. |
(7) | Le misure transitorie adottate per agevolare il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1493/1999 (5) e (CE) n. 479/2008 (6) a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano difficoltà interpretative in relazione alla portata e alla durata delle procedure stabilite. È inoltre opportuno precisare la portata delle disposizioni dell’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione a quelle dell’articolo 118 octodecies, per quanto riguarda la natura delle modifiche coperte, i periodi di riferimento e la durata del periodo transitorio. |
(9) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) | l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Domanda di protezione La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 quater e 118 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico. La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.»; |
2) | l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Presentazione della domanda 1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. 2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | il numero di fascicolo; |
b) | il nome da registrare; |
c) | la data di ricevimento della domanda.»; | |
3) | l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Ammissibilità della domanda 1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all’articolo 70 bis. In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato. Tale data è portata a conoscenza del pubblico. 2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile. 3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»; |
4) | all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 ter e 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.»; |
5) | l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Presentazione di opposizioni nell’ambito della procedura comunitaria 1. Le opposizioni di cui all’articolo 118 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all’articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell’opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla |
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