Commission Implementing Regulation (EU) 2015/79 of 18 December 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards asset encumbrance, single data point model and validation rules Text with EEA relevance

Published date21 January 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 14, 21 January 2015
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21.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, primo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La segnalazione di informazioni coerenti, esatte e comparabili sulle attività vincolate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) è essenziale ai fini della comprensione dell'effettiva situazione di finanziamento (funding) di un ente.
(2) Per limitare al massimo l'onere di attuazione e di segnalazione a carico degli enti, è opportuno basare, per quanto possibile, le segnalazioni relative alle attività vincolate sui concetti esistenti per le segnalazioni a fini prudenziali e a fini contabili riguardanti le voci di bilancio.
(3) Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno non assoggettare gli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate agli obblighi di segnalazione dettagliata gravanti sugli enti di dimensioni maggiori.
(4) Gli obblighi di segnalazione dovrebbero riguardare tutte le forme di gravame sulle attività, compresa la quota potenziale di attività vincolate, data l'importanza vitale che questa riveste in quanto rischio rilevante per i profili di liquidità e di solvibilità dell'ente, specie se quest'ultimo presenta livelli consistenti di attività vincolate.
(5) L'ente che emette le obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe segnalare le informazioni relative ai gravami su tali attività.
(6) Per assicurare modalità uniformi di segnalazione di vigilanza su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate e per garantire la disponibilità di dati di vigilanza di qualità e precisione elevate, è opportuno trasformare in un modello unico di punti di dati (DPM) le voci (data item) contenute nelle tabelle di segnalazione obbligatoria di cui agli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
(7) Ai fini dell'uniformità delle segnalazioni di vigilanza, il DPM dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturata delle voci e indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse; dovrebbe inoltre riportare tutte le specifiche tecniche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi da applicare alle segnalazioni.
(8) È opportuno prevedere regole comuni di convalida da applicare alle voci di dati, a garanzia della qualità, coerenza e esattezza dei dati che gli enti segnalano alle autorità competenti su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate.
(9) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione di un DPM dettagliato e di regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza l'uniformità delle segnalazioni di vigilanza nell'Unione. È pertanto opportuno sostituire il DPM dettagliato riportato nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e le regole di convalida particolareggiate previste nell'allegato XV del medesimo regolamento con rigorosi criteri qualitativi applicabili al DPM e alle regole di convalida, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.
(10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
(11) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(12) Allo scopo di concedere agli enti e alle autorità competenti un periodo di tempo adeguato per attuare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento in modo tale da fornire dati di qualità elevata, è opportuno fissare al 31 dicembre 2014 la prima data di riferimento per le segnalazioni per tutti gli enti.
(13) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1. all'articolo 1 è aggiunta la lettera f) seguente:
«f) il gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013
;
2. è inserito il capo 7 bis seguente: «CAPO 7 bis SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA Articolo 16 bis Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata 1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII. 2. Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:
(a) informazioni indicate nell'allegato XVI, parti A, B e D: con frequenza trimestrale;
(b) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte C: con frequenza annuale;
(c) informazioni indicate nell'allegato XVI, parte E: con frequenza semestrale.
3. Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
(a) ha attività totali, calcolate secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 10, inferiori a 30 miliardi di EUR;
(b) presenta un livello di attività vincolate, calcolato secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 9, inferiore al 15 %.
4. L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).;
3. all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:
(a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;
(b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
(i) i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
(ii) i punti di dati con il tipo di dati “percentuale” sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
(iii) i punti di dati con il tipo di dati “numero intero” sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.»
;
4. all'articolo 18 è aggiunto il quarto comma seguente: «Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 bis, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.»;
5. all'articolo 19 è aggiunto il quinto comma seguente: «L'articolo 16 bis si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.»;
6. gli allegati XIV e XV sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
7. sono aggiunti gli allegati XVI e XVII, il cui testo è riportato, rispettivamente, negli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto...

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