Commission Implementing Regulation (EU) No 637/2012 of 13 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances iron sulphate, repellents by smell of animal or plant origin/tall oil crude and repellents by smell of animal or plant origin/tall oil pitch Text with EEA relevance

Published date14 July 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 186, 14 July 2012
L_2012186IT.01002001.xml
14.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all' articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4). A partire dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze di cui sopra si considerano approvate ai sensi di tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).
(2) In data 16 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in prosieguo «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie per il solfato di ferro (6), i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (7) e i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (8). Le relazioni di riesame provvisorie e i pareri dell'Autorità sono state valutate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per essere infine pubblicate, in data 1 giugno 2012, in forma di relazioni di riesame della Commissione su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.
(3) L'Autorità ha inviato ai notificanti i propri pareri su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sulle relazioni di riesame.
(4) Si conferma che le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio si considerano approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario modificare le condizioni di approvazione per solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio. Riguardo a tali sostanze attive, è soprattutto opportuno disporre di informazioni di verifica aggiuntive.
(6) L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.
(7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, eventualmente modificano o ritirano le autorizzazioni vigenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro l'1 maggio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 novembre 2012.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iron sulfate (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva solfato di ferro). EFSA Journal 2012; 10(1):2521. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil crude. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli...

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