Commission Implementing Regulation (EU) No 533/2013 of 10 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-methyl-cyclopropene, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl and tribenuron Text with EEA relevance

Published date11 June 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 11 June 2013
L_2013159IT.01000901.xml
11.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) L’approvazione delle sostanze attive 1-methyl-cyclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron scadrà tra il 28 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016. Sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4) Considerate le finalità dell’articolo 17,
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