Commission Implementing Regulation (EU) No 1136/2013 of 12 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid Text with EEA relevance

Published date13 November 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 13 November 2013
L_2013302IT.01003401.xml
13.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Le approvazioni delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide scadranno tra il 31 luglio 2016 e il 30 settembre 2016. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché a tali sostanze attive si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.
(3) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4) Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
(5) Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che
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