Commission Implementing Regulation (EU) No 187/2013 of 5 March 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance ethylene Text with EEA relevance

Published date06 March 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 062, 06 March 2013
L_2013062IT.01001001.xml
6.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva etilene è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).
(2) In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 il 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva etilene (6). L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’etilene al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul rapporto di riesame riguardante l’etilene. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 1o febbraio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’etilene.
(3) Si conferma che la sostanza attiva etilene è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza etilene. In particolare
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