Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code

Published date21 April 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 29 dicembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 29 de diciembre de 2015,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 29 décembre 2015

02015R2447 — IT — 21.04.2018 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 dell'29.12.2015, pag. 558)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017 L 149 19 13.6.2017
►M2REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/604 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018 L 101 22 20.4.2018


Rettificato da:

C1Rettifica, GU L 087, 2.4.2016, pag. 35 (2015/2447)
►C2Rettifica, GU L 101, 13.4.2017, pag. 196 (2015/2447)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente regolamento si applica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (1) della Commissione.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) «bagaglio a mano» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile;
(2) «ufficio doganale di presentazione» : l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;
(3) «bagaglio registrato» : in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;
(4) «merci identiche» : nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;
(5) «aeroporto internazionale dell’Unione» : qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
(6) «volo intraunionale» : il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione;
(7) «prodotti trasformati principali» : i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo;
(8) «attività di commercializzazione» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;
(9) «prodotti trasformati secondari» : i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;
(10) «aeromobili d’affari o da turismo» : aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
(11) «deposito doganale pubblico di tipo III» : un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;
(12) «infrastruttura di trasporto fissa» : i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;
(13) «ufficio doganale di transito» :
a)l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure
b)l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito;
(14) «merci similari» : nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.



CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale



Sezione 1

Fornitura di informazioni



Sottosezione 1

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione

▼M1

Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento.

2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (2), i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle decisioni ITV non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle autorizzazioni AEO non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai formati e ai codici figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

a)le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b)le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c)le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d)le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e)le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;

f)le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;

g)le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;

h)le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;

i)le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;

j)le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

k)le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

l)le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di...

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