Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2295 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards lists of approved food establishments (Text with EEA relevance)

Published date10 December 2015
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 324, 10 December 2015
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10.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2295 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. Esso prescrive agli Stati membri di mantenere aggiornati gli elenchi di stabilimenti riconosciuti che sono stati messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
(2) Conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (2), la Commissione deve istituire un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale contenente gli elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. La consultazione dei suddetti elenchi per finalità quali la realizzazione di una valutazione d'impatto e di collegamenti con altri strumenti informatici della Commissione si è rivelata molto complessa e dispendiosa in termini di tempo.
(3) Per semplificare la consultazione degli elenchi di stabilimenti degli Stati membri e fornire la possibilità di includervi tempestivamente stabilimenti riconosciuti dell'Unione, risulta opportuno consentire l'utilizzo di Traces.
(4) Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare sia per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento.
(5) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le
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