Commission Implementing Regulation (EU) 2017/949 of 2 June 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the configuration of the identification code for bovine animals and amending Commission Regulation (EC) No 911/2004 (Text with EEA relevance. )

Published date03 June 2017
Subject MatterInformation and verification,Veterinary legislation,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 3 June 2017
L_2017143IT.01000101.xml
3.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile.
(2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 (2), stabilisce che le norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione devono essere fissate mediante atti di esecuzione.
(3) Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.
(4) La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri.
(5) Il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (4) stabilisce il sistema di codifica usato per identificare lo Stato membro di origine unitamente a informazioni sul singolo animale da riportare su marchi auricolari visibili. Tale sistema di codifica per l'identificazione è costituito dal codice alfabetico del paese a due lettere, unitamente a un codice per il singolo animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.
(6) La configurazione del codice di identificazione per i bovini dovrebbe essere applicata sia ai marchi auricolari convenzionali sia agli identificatori elettronici e tali codici dovrebbero essere interoperabili, elettronicamente scambiabili e leggibili in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 911/2004 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento.
(7) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 stabilisce che la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri numerici che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito. Poiché le norme per la configurazione del codice di identificazione per i bovini di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, anche il presente regolamento dovrebbe consentire tale deroga.
(8) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che gli Stati membri devono istituire una banca dati informatizzata relativa ai bovini nella quale l'autorità competente dello Stato membro deve registrare il codice di identificazione dei bovini.
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