Commission Implementing Regulation (EU) 2016/824 of 25 May 2016 laying down implementing technical standards with regard to the content and format of the description of the functioning of multilateral trading facilities and organised trading facilities and the notification to the European Securities and Markets Authority according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (Text with EEA relevance)

Published date26 May 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 137, 26 maggio 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 137, 26 de mayo de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 137, 26 mai 2016
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26.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/824 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) È importante riconoscere il fatto che le autorità competenti devono ricevere informazioni complete circa lo scopo, la struttura e l'organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sui quali saranno tenute a vigilare per assicurare un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari.
(2) Dette informazioni dovrebbero basarsi sulle informazioni che l'impresa di investimento o il gestore del mercato sono tenuti a comunicare in ossequio agli obblighi generali ai fini dell'autorizzazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Dovrebbero vertere sulla specifica funzionalità del sistema di negoziazione in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se il sistema rientri nella definizione di MTF o di OTF e di valutarne la conformità ai requisiti specifici relativi alle sedi previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'obbligo di fornire una descrizione dettagliata non dovrebbe incidere sul dovere dell'impresa di investimento o del gestore del mercato di comunicare all'autorità competente le altre informazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 né sul diritto delle autorità competenti di chiedere altre informazioni nell'ambito dell'esercizio della vigilanza continua sulle sedi di negoziazione.
(3) Le informazioni ricevute dalle autorità competenti dovrebbero assicurare la raccolta, secondo modalità uniformi, di descrizioni dettagliate del funzionamento degli MTF e degli OTF a norma della direttiva 2014/65/UE e un trattamento efficiente delle informazioni relative agli MTF esistenti, già operativi in base a un'autorizzazione nazionale alla data in cui entra in vigore l'obbligo di presentare una descrizione dettagliata.
(4) È necessario che i mercati di crescita per le PMI comunichino informazioni supplementari perché si differenziano dagli altri MTF in quanto soggetti a norme supplementari conformemente alla direttiva 2014/65/UE.
(5) Gli OTF dovrebbero comunicare informazioni supplementari perché si differenziano dagli MTF in quanto, nel loro caso, il processo di negoziazione può comportare l'applicazione di norme discrezionali da parte del gestore e perché il gestore dell'OTF è responsabile nei confronti degli utenti del sistema.
(6) Ai fini di un trattamento efficiente le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in formato elettronico.
(7) Per agevolare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella pubblicazione dell'elenco di tutti gli MTF e gli OTF esistenti nell'Unione, con indicazione dei servizi che prestano e del codice unico di identificazione di ciascuno, è opportuno comunicare le informazioni usando un modello uniforme.
(8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
(9) I dati personali previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e dovrebbe essere indicato un periodo massimo di conservazione.
(10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
(11) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) «gestore»:

(a) l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);
(b) l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
(c) il gestore del mercato che gestisce un MTF;
(d) il gestore del mercato che gestisce un OTF;

(2) «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF

1. Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

(a) classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF;
(b) norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;
(c) norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;
(d) misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati;
(e) sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE;
(f) descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di market making;
(g) dispositivi e procedure applicati per monitorare le operazioni a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/65/UE;
(h) norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE;
(i) modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni
...

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