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26.5.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 137/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/824 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 11, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | È importante riconoscere il fatto che le autorità competenti devono ricevere informazioni complete circa lo scopo, la struttura e l'organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sui quali saranno tenute a vigilare per assicurare un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari. |
(2) | Dette informazioni dovrebbero basarsi sulle informazioni che l'impresa di investimento o il gestore del mercato sono tenuti a comunicare in ossequio agli obblighi generali ai fini dell'autorizzazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Dovrebbero vertere sulla specifica funzionalità del sistema di negoziazione in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se il sistema rientri nella definizione di MTF o di OTF e di valutarne la conformità ai requisiti specifici relativi alle sedi previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'obbligo di fornire una descrizione dettagliata non dovrebbe incidere sul dovere dell'impresa di investimento o del gestore del mercato di comunicare all'autorità competente le altre informazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 né sul diritto delle autorità competenti di chiedere altre informazioni nell'ambito dell'esercizio della vigilanza continua sulle sedi di negoziazione. |
(3) | Le informazioni ricevute dalle autorità competenti dovrebbero assicurare la raccolta, secondo modalità uniformi, di descrizioni dettagliate del funzionamento degli MTF e degli OTF a norma della direttiva 2014/65/UE e un trattamento efficiente delle informazioni relative agli MTF esistenti, già operativi in base a un'autorizzazione nazionale alla data in cui entra in vigore l'obbligo di presentare una descrizione dettagliata. |
(4) | È necessario che i mercati di crescita per le PMI comunichino informazioni supplementari perché si differenziano dagli altri MTF in quanto soggetti a norme supplementari conformemente alla direttiva 2014/65/UE. |
(5) | Gli OTF dovrebbero comunicare informazioni supplementari perché si differenziano dagli MTF in quanto, nel loro caso, il processo di negoziazione può comportare l'applicazione di norme discrezionali da parte del gestore e perché il gestore dell'OTF è responsabile nei confronti degli utenti del sistema. |
(6) | Ai fini di un trattamento efficiente le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in formato elettronico. |
(7) | Per agevolare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella pubblicazione dell'elenco di tutti gli MTF e gli OTF esistenti nell'Unione, con indicazione dei servizi che prestano e del codice unico di identificazione di ciascuno, è opportuno comunicare le informazioni usando un modello uniforme. |
(8) | A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
(9) | I dati personali previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e dovrebbe essere indicato un periodo massimo di conservazione. |
(10) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
(11) | L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «gestore»:
(a) | l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF); |
(b) | l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF); |
(c) | il gestore del mercato che gestisce un MTF; |
(d) | il gestore del mercato che gestisce un OTF; |
(2) «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 2
Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF
1. Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:
(a) | classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF; |
(b) | norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni; |
(c) | norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni; |
(d) | misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati; |
(e) | sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE; |
(f) | descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di market making; |
(h) | norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE; |
(i) | modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni |
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