Commission Implementing Regulation (EU) No 809/2011 of 11 August 2011 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards documentation accompanying imports of frozen fishery products directly from a freezer vessel Text with EEA relevance

Published date12 August 2011
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 207, 12 August 2011
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12.8.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 207/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei prodotti della pesca congelati importati direttamente da una nave frigorifero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l'importazione avvenga solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004.
(2) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che all'atto dell'importazione nell'Unione ciascuna partita di prodotti di origine animale sia accompagnata da un documento conforme a determinati requisiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento, tuttavia, quando i prodotti della pesca sono importati, tra l'altro, direttamente da una nave frigorifero, tale documento può essere sostituito da un documento firmato dal comandante.
(3) I modelli di certificato sanitario, compreso un modello per l'importazione di prodotti della pesca, sono stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3).
(4) Gli Stati membri e le organizzazioni delle parti interessate hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di documento che deve essere firmato dal comandante allo scopo di armonizzare le informazioni richieste e le procedure applicate quando i prodotti della pesca congelati sono importati nell'Unione direttamente da una nave frigorifero.
(5) Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante deve fare specifico riferimento alle disposizioni stabilite nell'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la manipolazione dei prodotti della pesca a bordo delle navi frigorifero. Il modello di documento deve inoltre essere compatibile con il sistema elettronico di scambio di certificati sanitari e di documenti di importazione tra le autorità nazionali competenti per le questioni sanitarie relative ad
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