Commission Implementing Regulation (EU) No 792/2012 of 23 August 2012 laying down rules for the design of permits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and amending Commission Regulation (EC) No 865/2006
Published date | 07 September 2012 |
Subject Matter | environnement,Marché intérieur - Principes,medio ambiente,Mercado interior - Principios,ambiente,Mercato interno - Principi |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 242, 7 septembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 242, 7 de septiembre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 242, 7 settembre 2012 |
02012R0792 — IT — 19.01.2022 — 002.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015 | L 10 | 19 | 16.1.2015 |
►M2 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 | L 473 | 131 | 30.12.2021 |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2012
che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
Articolo 1
Disposizione generale
Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:
licenze di importazione;
licenze di esportazione;
certificati di riesportazione;
certificati di proprietà personale;
certificati di collezione di campioni;
▼M1
certificati di strumento musicale;
▼B
notifiche di importazione;
certificati per mostra itinerante;
▼M1
fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;
▼B
i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 2
Formulari
▼M1
▼B
▼M2
Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.
▼B
Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.
Articolo 3
Specifiche tecniche dei formulari
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;
verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 5, la domanda.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale;
giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 3, la domanda.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
gli allegati da I a VI sono soppressi.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I