Commission Implementing Regulation (EU) No 792/2012 of 23 August 2012 laying down rules for the design of permits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and amending Commission Regulation (EC) No 865/2006
Published date | 07 September 2012 |
Subject Matter | environnement,Marché intérieur - Principes,medio ambiente,Mercado interior - Principios,ambiente,Mercato interno - Principi |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 242, 7 septembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 242, 7 de septiembre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 242, 7 settembre 2012 |
02012R0792 — IT — 19.01.2022 — 002.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015 | L 10 | 19 | 16.1.2015 |
►M2 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 | L 473 | 131 | 30.12.2021 |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2012
che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
Articolo 1
Disposizione generale
Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:
licenze di importazione;
licenze di esportazione;
certificati di riesportazione;
certificati di proprietà personale;
certificati di collezione di campioni;
▼M1
certificati di strumento musicale;
▼B
notifiche di importazione;
certificati per mostra itinerante;
▼M1
fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;
▼B
i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 2
Formulari
▼M1
▼B
▼M2
Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.
▼B
Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.
Articolo 3
Specifiche tecniche dei formulari
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;
verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 5, la domanda.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
bianco per il formulario n. 1, l’originale;
giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.
La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;
bianco per il formulario n. 3, la domanda.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
gli allegati da I a VI sono soppressi.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Istruzioni e spiegazioni
▼M1
1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
▼B
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A...
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