Commission Implementing Regulation (EU) No 792/2012 of 23 August 2012 laying down rules for the design of permits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and amending Commission Regulation (EC) No 865/2006

Published date07 September 2012
Subject Matterenvironnement,Marché intérieur - Principes,medio ambiente,Mercado interior - Principios,ambiente,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 242, 7 septembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 242, 7 de septiembre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 242, 7 settembre 2012
TESTO consolidato: 32012R0792 — IT — 19.01.2022

02012R0792 — IT — 19.01.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015 L 10 19 16.1.2015
►M2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 L 473 131 30.12.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione



Articolo 1

Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

1)

licenze di importazione;

2)

licenze di esportazione;

3)

certificati di riesportazione;

4)

certificati di proprietà personale;

5)

certificati di collezione di campioni;

▼M1

5 bis)

certificati di strumento musicale;

▼B

6)

notifiche di importazione;

7)

certificati per mostra itinerante;

▼M1

8)

fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;

▼B

9)

i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;

10)

le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

Formulari

▼M1

1.
I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.

▼B

2.
I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

▼M2

Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.

▼B

3.
I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato III.
4.
I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.
5.
I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6.
L’etichetta di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Specifiche tecniche dei formulari

1.
Per i formulari di cui all’articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.
2.
Il formato dei formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra – 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
3.

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

a)

bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b)

giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

c)

verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d)

rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;

e)

bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4.

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

a)

bianco per il formulario n. 1, l’originale;

b)

giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.

5.

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

a)

giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b)

rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;

c)

bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6.
La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all’articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7.
I formulari di cui all’articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8.
Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all’articolo 2; i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell’ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1)

gli articoli 2 e 3 sono soppressi;

2)

gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

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Istruzioni e spiegazioni

▼M1

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A...

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