Commission Implementing Regulation (EU) No 1208/2011 of 22 November 2011 amending and correcting Regulation (EC) No 288/2009 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the Community aid for supplying fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products to children in educational establishments, in the framework of a School Fruit Scheme

Published date23 November 2011
Subject MatterEducation, vocational training and youth,Fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 23 November 2011
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23.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del programma "Frutta nelle scuole" istituito dall'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al fine di agevolarne l'attuazione, è opportuno chiarire e semplificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (2).
(2) L'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma. Tali misure non beneficiano degli aiuti unionali del programma "Frutta nelle scuole". È pertanto necessario distinguere con maggiore precisione tali misure dalle misure di comunicazione che sono invece ammissibili ai fini degli aiuti unionali.
(3) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 stabilisce un elenco di spese ammissibili agli aiuti unionali. Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e il controllo delle spese, è necessario stabilire con maggior chiarezza le spese ammissibili agli aiuti unionali. Per garantire l'efficacia del programma, è opportuno disporre che le spese di personale non beneficino degli aiuti unionali, fatta eccezione per talune spese di personale direttamente collegate all'attuazione del programma.
(4) L'esperienza ha dimostrato che le norme specifiche che disciplinano le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 sono di difficile applicazione per quanto attiene agli organismi che potrebbero svolgere funzioni di controllo, alla valutazione e comunicazione nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" qualora detti organismi non siano impegnati nella distribuzione dei prodotti. È pertanto necessario chiarire le condizioni alle quali è opportuno concedere gli aiuti nei settori delle attività di controllo, valutazione e comunicazione.
(5) Al fine di circoscrivere le prescrizioni in materia di controllo per quanto attiene ai richiedenti di aiuti che hanno come unica responsabilità le mansioni di controllo, valutazione e comunicazione, è opportuno semplificare le norme relative ai controlli e alle verifiche. A causa della natura specifica di tali mansioni, è opportuno esonerarle dai controlli in loco e assoggettarle unicamente a verifiche amministrative complete.
(6) All'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 288/2009 vi è un'incongruenza fra le versioni linguistiche per quanto attiene all'attuazione del programma "Frutta nelle scuole" da parte degli Stati membri. È necessario chiarire in talune versioni linguistiche che, qualora gli Stati membri scelgano di attuare più di un programma, sono tenuti a elaborare una strategia per ciascuno di essi.
(7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009.
(8) A fini di programmazione e per garantire che le norme non siano modificate nel corso del periodo di applicazione, è necessario applicare le modifiche introdotte dal presente regolamento a decorrere dall'attuale periodo di attuazione del programma "Frutta nelle scuole", ossia dal 1o agosto 2011.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

(1) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che adottano per garantire la riuscita del programma. Tali misure sono di natura educativa e mirano a migliorare la conoscenza dei prodotti ortofrutticoli da parte del gruppo bersaglio o a sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane e possono coinvolgere insegnanti e genitori».
(2) L'articolo 5 è così modificato:
(a) Il paragrafo 1 è così modificato:
(i) il primo comma è sostituito dal seguente: «I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:
(a) costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti derivati contemplati dal programma "Frutta nelle scuole" distribuiti agli istituti scolastici.
(b) costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma "Frutta nelle scuole" e che includono unicamente:
(i) i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature, se previsti nella strategia;
(ii) i costi per le attività di controllo e valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma "Frutta nelle scuole";
(iii) i costi per la comunicazione, che sono direttamente connessi all'informazione del pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1; tali costi possono altresì includere una o più delle seguenti attività e misure di comunicazione:
campagne di informazione attraverso radio e televisione, comunicazioni elettroniche, stampa quotidiana e mezzi analoghi;
sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito
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