Commission Implementing Regulation (EU) 2018/337 of 5 March 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2403 establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable (Text with EEA relevance. )

Published date08 March 2018
Subject MatterSafety at work and elsewhere,area of freedom, security and justice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 65, 8 March 2018
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8.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/337 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione (2) stabilisce norme e specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco nell'Unione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tale regolamento descrive anche le modalità di verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri e fissa le norme relative alla marcatura delle armi da fuoco disattivate.
(2) Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 prevede che le specifiche tecniche ivi stabilite siano rivedute e aggiornate regolarmente, tenendo conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di tali norme e di eventuali misure di disattivazione supplementari.
(3) A tal fine, nel settembre 2016 la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con esperti nazionali per la disattivazione delle armi da fuoco in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE. Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla revisione delle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 allo scopo di renderle più chiare, evitare ambiguità per gli operatori e garantire che siano applicabili a tutti i tipi di armi da fuoco.
(4) La direttiva 91/477/CEE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva modificata comprende, nel suo campo di applicazione, le armi da fuoco disattivate, ne predispone la classificazione e offre una definizione di armi da fuoco disattivate che riflette i principi generali di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, accluso alla decisione 2014/164/UE del Consiglio (4) che recepisce tale protocollo nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
(5) Le norme in materia di disattivazione delle armi da fuoco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbero rispecchiare ed essere coerenti con le nuove norme in materia di disattivazione introdotte dalla direttiva (UE) 2017/853.
(6) Il campo d'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 dovrebbe comprendere le armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.
(7) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedire la riattivazione delle armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni.
(8) Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco, come definiti nella direttiva 91/477/CEE. La direttiva 91/477/CEE contempla inoltre una definizione delle armi da fuoco disattivate secondo la quale le armi da fuoco sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero applicarsi anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere montate su tale arma da fuoco.
(9) In seguito ad una richiesta del gruppo di lavoro di esperti nazionali per la disattivazione, le specifiche tecniche riviste sono state sottoposte da parte degli operatori nazionali di disattivazione ad una prova di stress di 5 settimane, dal 9 febbraio al 20 marzo 2017. Sull'esito di tale prova di stress si fonda in particolare la decisione di rivedere la presentazione delle specifiche di disattivazione. Per motivi di chiarezza, le specifiche operazioni di disattivazione devono essere presentate operando una distinzione tra i vari tipi di armi da fuoco.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE;
(11) Affinché gli Stati membri possano apportare le necessarie modifiche amministrative e allineare le loro pratiche alle disposizioni del presente regolamento di esecuzione modificato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi tre mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE
2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I (“l'organismo di verifica”)».
3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Marcatura delle armi da fuoco disattivate Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:
a) essere chiaramente visibile e inamovibile;
b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;
c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.»
4) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
5) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
6) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).

(3) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

(4) Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).


ALLEGATO I

Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:
tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;
tabella II, che illustra i principi generali da osservare per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili;
tabella III, che descrive le operazioni specifiche per tipo di arma da fuoco che devono essere effettuate per rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili.
Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbero impedirne la riattivazione con l'ausilio di attrezzi comuni.
Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco si concentrano sulla disattivazione dei componenti essenziali delle armi da fuoco come definiti nella direttiva 91/477/CEE. Le specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco di cui all'allegato I si applicano anche alla disattivazione delle canne intercambiabili che, in quanto oggetti distinti, sono tecnicamente collegate all'arma da fuoco che deve essere disattivata e destinate ad essere
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