Commission Implementing Regulation (EU) 2015/228 of 17 February 2015 replacing Annexes I to VII to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations
Coming into Force | 12 March 2015 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32015R0228 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/228/oj |
Published date | 20 February 2015 |
Date | 17 February 2015 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 49, 20 February 2015 |
20.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 49/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/228 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2015
che sostituisce gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 72,
considerando quanto segue:
(1) | Gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 sono stati modificati con regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (2) per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea. Contestualmente il regolamento (UE) n. 517/2013 ha tenuto conto del cambiamento di valuta in Estonia. |
(2) | La Lettonia e la Lituania hanno cambiato valuta a decorrere dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015 rispettivamente. È pertanto opportuno modificare gli allegati da I a IV e VII di conseguenza. |
(3) | A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. Gli allegati II e da IV a VII dovrebbero pertanto contenere i riferimenti al Regno Unito. |
(4) | A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 né all’adozione del presente regolamento, non è ad essi vincolata, né è soggetta alla loro applicazione. |
(5) | A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca ha tuttavia notificato (4) alla Commissione la sua decisione di applicare parzialmente il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009, nella misura in cui quest’ultimo modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (5), oggetto del citato accordo del 19 ottobre 2005. Gli allegati II e IV dovrebbero pertanto contenere i riferimenti alla Danimarca. |
(6) | È infine necessario modificare determinate sezioni degli allegati VI e VII per facilitarne l’applicazione. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (6). |
(8) | Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
(4) GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80.
(5) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO I
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine
Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. NATURA DELL’ATTO
| Decisione | | Transazione giudiziaria |
Data e numero di riferimento: …
La decisione/transazione giudiziaria è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].
2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D’ORIGINE
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. | Via e numero/casella postale: … |
2.2.2. | Località e CAP: … |
2.2.3. | Stato membro Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia |
2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
3. RICORRENTE/I (2) (3)
3.1. Persona A
3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
3.1.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …
3.1.4. Indirizzo:
3.1.4.1. | Via e numero/casella postale: … |
3.1.4.2. | Località e CAP: … |
3.1.4.3. | Paese: … |
3.1.5. Ha beneficiato
3.1.5.1. | del patrocinio a spese dello Stato:
|
3.1.5.2. | di un’esenzione dai costi e dalle spese:
|
3.1.5.3. | di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
3.2. Persona B
3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
3.2.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …
3.2.4. Indirizzo:
3.2.4.1. | Via e numero/casella postale: … |
3.2.4.2. | Località e CAP: … |
3.2.4.3. | Paese: … |
3.2.5. Ha beneficiato
3.2.5.1. | del patrocinio a spese dello Stato:
|
3.2.5.2. | di un’esenzione dai costi e dalle spese:
|
3.2.5.3. | di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
3.3. Persona C
3.3.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
3.3.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …
3.3.4. Indirizzo:
3.3.4.1. | Via e numero/casella postale: … |
3.3.4.2. | Località e CAP: … |
3.3.4.3. | Paese: … |
3.3.5. Ha beneficiato
3.3.5.1. | del patrocinio a spese dello Stato:
|
3.3.5.2. | di un’esenzione dai costi e dalle spese:
|
3.3.5.3. | di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
4. CONVENUTO/I (4) (5)
4.1. Persona A
4.1.1. Cognome e nome/i: …
4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
4.1.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …
4.1.4. Indirizzo:
4.1.4.1. | Via e numero/casella postale: … |
4.1.4.2. | Località e CAP: … |
4.1.4.3. | Paese: … |
4.1.5. Ha beneficiato
4.1.5.1. | del patrocinio a spese dello Stato:
|
4.1.5.2. | di un’esenzione dai costi e dalle spese:
|
4.1.5.3. | di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
|
4.2. Persona B
4.2.1. Cognome e nome/i: …
4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
4.2.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …
4.2.4. Indirizzo:
4.2.4.1. | Via e numero/casella postale: … |
4.2.4.2. | Località e CAP: …, |
4.2.4 |
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