Commission Implementing Regulation (EU) 2015/228 of 17 February 2015 replacing Annexes I to VII to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations

Coming into Force12 March 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0228
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/228/oj
Published date20 February 2015
Date17 February 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 49, 20 February 2015
L_2015049IT.01000101.xml
20.2.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/228 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2015

che sostituisce gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 72,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 sono stati modificati con regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (2) per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea. Contestualmente il regolamento (UE) n. 517/2013 ha tenuto conto del cambiamento di valuta in Estonia.
(2) La Lettonia e la Lituania hanno cambiato valuta a decorrere dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015 rispettivamente. È pertanto opportuno modificare gli allegati da I a IV e VII di conseguenza.
(3) A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. Gli allegati II e da IV a VII dovrebbero pertanto contenere i riferimenti al Regno Unito.
(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 né all’adozione del presente regolamento, non è ad essi vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.
(5) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), la Danimarca ha tuttavia notificato (4) alla Commissione la sua decisione di applicare parzialmente il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009, nella misura in cui quest’ultimo modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (5), oggetto del citato accordo del 19 ottobre 2005. Gli allegati II e IV dovrebbero pertanto contenere i riferimenti alla Danimarca.
(6) È infine necessario modificare determinate sezioni degli allegati VI e VII per facilitarne l’applicazione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (6).
(8) Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(4) GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80.

(5) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(6) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)]

IMPORTANTE

Da rilasciare da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine

Da rilasciare esclusivamente se la decisione o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine

Riportare solo le informazioni indicate nella decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza dell’autorità giurisdizionale d’origine

1. NATURA DELL’ATTO

Decisione Transazione giudiziaria

Data e numero di riferimento: …

La decisione/transazione giudiziaria è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].

2. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D’ORIGINE

2.1. Nome: …

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro  Belgio  Bulgaria  Repubblica ceca  Germania  Estonia  Irlanda  Grecia  Spagna  Francia  Croazia  Italia  Cipro  Lettonia  Lituania  Lussemburgo  Ungheria  Malta  Paesi Bassi  Austria  Polonia  Portogallo  Romania  Slovenia  Slovacchia  Finlandia  Svezia

2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …

3. RICORRENTE/I (2) (3)

3.1. Persona A

3.1.1. Cognome e nome/i: …

3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …

3.1.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …

3.1.4. Indirizzo:

3.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.1.4.2. Località e CAP: …
3.1.4.3. Paese: …

3.1.5. Ha beneficiato

3.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
No
3.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
No
3.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
No

3.2. Persona B

3.2.1. Cognome e nome/i: …

3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …

3.2.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …

3.2.4. Indirizzo:

3.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.4.2. Località e CAP: …
3.2.4.3. Paese: …

3.2.5. Ha beneficiato

3.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
No
3.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
No
3.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
No

3.3. Persona C

3.3.1. Cognome e nome/i: …

3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …

3.3.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …

3.3.4. Indirizzo:

3.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.3.4.2. Località e CAP: …
3.3.4.3. Paese: …

3.3.5. Ha beneficiato

3.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
No
3.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
No
3.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
No

4. CONVENUTO/I (4) (5)

4.1. Persona A

4.1.1. Cognome e nome/i: …

4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …

4.1.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …

4.1.4. Indirizzo:

4.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.1.4.2. Località e CAP: …
4.1.4.3. Paese: …

4.1.5. Ha beneficiato

4.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
No
4.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle spese:
No
4.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009:
No

4.2. Persona B

4.2.1. Cognome e nome/i: …

4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …

4.2.3. N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale: …

4.2.4. Indirizzo:

4.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.2.4.2. Località e CAP: …,
4.2.4
...

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