Commission Implementing Regulation (EU) 2021/447 of 12 March 2021 determining revised benchmark values for free allocation of emission allowances for the period from 2021 to 2025 pursuant to Article 10a(2) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date15 March 2021
Date of Signature12 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 087, 15 March 2021
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15.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/447 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2021

che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/278/UE della Commissione (2) ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell'assegnazione gratuita (i "parametri di riferimento") e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (3) abroga e sostituisce la decisione 2011/278/UE dal 1o gennaio 2021, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.
(2) I valori dei 54 parametri di riferimento di cui alla decisione 2011/278/UE sono stati determinati per quanto possibile sulla base di dati riguardanti l'efficienza in termini di gas a effetto serra dei singoli impianti, forniti dalle rispettive associazioni europee di settore secondo norme definite dalla Commissione in un documento di orientamento e nei cosiddetti "manuali di settore". Vista la natura volontaria della raccolta dei dati, l'insieme di dati non riguardava tutti gli impianti interessati. I valori di 14 parametri di riferimento di prodotto erano basati su dati provenienti da impianti monoprodotto, in quanto non era stato ritenuto possibile assegnare emissioni ai singoli prodotti fabbricati negli impianti multiprodotto entro il termine stabilito. A causa della mancanza di dati provenienti da singoli impianti, i valori di cinque parametri di riferimento di prodotto e i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili erano basati su informazioni tratte dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) o da altra documentazione. I valori di quattro parametri di riferimento di prodotto erano basati su quelli di altri parametri omologhi in un'ottica di parità fra i produttori dello stesso prodotto o di prodotti simili.
(3) I valori riveduti dei parametri di riferimento devono essere determinati sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2016 e 2017. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017. Sulla base del raffronto di tali valori con i valori dei parametri di riferimento stabiliti dalla decisione 2011/278/UE, che si basavano su dati sulle prestazioni riferiti agli anni 2007 e 2008, devono essere determinati i tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 15 anni dal 2007/2008 al 2022/2023. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell'arco dei 15 anni non dovrebbe essere inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Ai fini dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno, i gas di sintesi e la ghisa allo stato fuso si applicano disposizioni specifiche.
(4) Gli Stati membri, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2019 l'elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, anche servendosi di strumenti automatizzati. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. Al termine della procedura la Commissione ha ottenuto un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sulle efficienze in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Questo insieme di dati di alta qualità è stato usato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025. I dati provenienti da tutti i sottoimpianti che rientrano nella definizione di un parametro di riferimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 sono stati usati per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti negli anni 2016 e 2017, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e dal considerando 11 della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dall'EU ETS, a determinate condizioni, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE consente inoltre agli Stati membri di escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa. Vari Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall'EU ETS per il periodo dal 2021 al 2025 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di
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