Commission Implementing Regulation (EU) 2021/540 of 26 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 809/2014 as regards certain notification obligations, on-the-spot checks relating to livestock aid applications and payment claims under animal-related support measures, and on the submission of the single application, aid applications or payment claims
Date of Signature | 26 March 2021 |
Published date | 29 March 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 108, 29 March 2021 |
29.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 108/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 78, primo comma, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2), entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nel precedente anno civile. L’esperienza ha dimostrato che, nell’attuale sistema integrato di gestione e controllo, il vigente obbligo di comunicazione annuale delle misure è diventato obsoleto. Per ragioni di semplificazione, detto obbligo dovrebbe essere soppresso. |
(2) | Quando effettuano controlli tramite monitoraggio, a norma dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri raccolgono informazioni che possono indicare potenziali inadempienze anche per i regimi di aiuto e le misure di sostegno oggetto dei classici controlli in loco. Dette informazioni dovrebbero essere utilizzate per promuovere la conformità e migliorare l’accuratezza dei dati nel sistema di gestione e di controllo. Inoltre, i beneficiari dovrebbero avere la possibilità di modificare la domanda unica, la domanda di aiuto o la domanda di pagamento per correggere inesattezze ed evitare sanzioni. Per ragioni di semplificazione e di maggiore affidabilità, ciò dovrebbe riflettersi nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
(3) | L’esperienza ha dimostrato che dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e, in particolare, delle mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(4) | Qualora uno Stato membro applichi il sistema senza onere di domanda, i beneficiari dovrebbero essere informati del fatto che, ai fini del calcolo del sostegno e dell’applicazione di sanzioni amministrative, dovrebbero essere prese in considerazione le inadempienze relative all’identificazione e registrazione di tutti gli animali potenzialmente ammissibili nel sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. Tuttavia, i casi di inadempienze dovrebbero essere valutati alla luce delle specifiche disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3)e in conformità dell’articolo 31 del medesimo regolamento per l’imposizione di sanzioni amministrative. |
(5) | Considerando che i controlli di follow-up di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono riguardare importi molto ridotti, ma determinare allo stesso tempo oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare la popolazione di agricoltori da sottoporre ai controlli di follow-up. A tal fine, la soglia per la non esecuzione dei recuperi a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del |
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