Commission Implementing Regulation (EU) 2021/540 of 26 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 809/2014 as regards certain notification obligations, on-the-spot checks relating to livestock aid applications and payment claims under animal-related support measures, and on the submission of the single application, aid applications or payment claims

Date of Signature26 March 2021
Published date29 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 29 March 2021
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29.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 108/15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2), entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nel precedente anno civile. L’esperienza ha dimostrato che, nell’attuale sistema integrato di gestione e controllo, il vigente obbligo di comunicazione annuale delle misure è diventato obsoleto. Per ragioni di semplificazione, detto obbligo dovrebbe essere soppresso.
(2) Quando effettuano controlli tramite monitoraggio, a norma dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri raccolgono informazioni che possono indicare potenziali inadempienze anche per i regimi di aiuto e le misure di sostegno oggetto dei classici controlli in loco. Dette informazioni dovrebbero essere utilizzate per promuovere la conformità e migliorare l’accuratezza dei dati nel sistema di gestione e di controllo. Inoltre, i beneficiari dovrebbero avere la possibilità di modificare la domanda unica, la domanda di aiuto o la domanda di pagamento per correggere inesattezze ed evitare sanzioni. Per ragioni di semplificazione e di maggiore affidabilità, ciò dovrebbe riflettersi nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
(3) L’esperienza ha dimostrato che dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e, in particolare, delle mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(4) Qualora uno Stato membro applichi il sistema senza onere di domanda, i beneficiari dovrebbero essere informati del fatto che, ai fini del calcolo del sostegno e dell’applicazione di sanzioni amministrative, dovrebbero essere prese in considerazione le inadempienze relative all’identificazione e registrazione di tutti gli animali potenzialmente ammissibili nel sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. Tuttavia, i casi di inadempienze dovrebbero essere valutati alla luce delle specifiche disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3)e in conformità dell’articolo 31 del medesimo regolamento per l’imposizione di sanzioni amministrative.
(5) Considerando che i controlli di follow-up di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono riguardare importi molto ridotti, ma determinare allo stesso tempo oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare la popolazione di agricoltori da sottoporre ai controlli di follow-up. A tal fine, la soglia per la non esecuzione dei recuperi a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del
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