REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2021
che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo. |
(2) | Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell’elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. |
(4) | Conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell’Unione nel campo della sicurezza alimentare. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti. |
(6) | Oltre a rispettare la legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell’Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell’Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell’elenco per tali fini. |
(7) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7). |
(8) | Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021. |
(9) | I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell’Unione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni. |
(10) | L’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l’esistenza, l’applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l’inclusione di paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stato istituito l’elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione. |
(13) | Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data. |
(14) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
3) | «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci; |
4) | «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris; |
9) | «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo; |
15) | «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini |
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