Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1092 of 30 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic ‘Innovation’ pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2022
Subject MatterInformation and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 1 July 2022
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1.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1092 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica«Innovazione»a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Affinché possano essere prodotti e trasmessi alla Commissione ogni anno civile pari, a norma dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica «Innovazione», figurante nell’allegato I di tale regolamento, che siano comparabili tra gli Stati membri, e al fine di garantire la corretta attuazione della tematica «Innovazione» in base a concetti armonizzati, la Commissione può specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni, l’uso di approssimazioni e gli obblighi in materia di qualità, il termine per la trasmissione dei dati e il primo periodo di riferimento.
(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «Innovazione», figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per il periodo di riferimento conformemente agli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.


ALLEGATO I

Dati da trasmettere

Variabili Come specificato nell’allegato II
Unità di misura Come specificato nell’allegato II
Popolazione statistica Tutte le imprese che esercitano attività economica di cui alle sezioni B, C, D, E, H, J, K, e alle divisioni 46, 71, 72 o 73 della NACE, con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo di riferimento (1).
Disaggregazioni Set di dati come specificato nell’allegato II (disaggregazioni della variabile) e nell’allegato III (disaggregazioni a livello di impresa)
Uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità Unità statistica «impresa» Se l’unità rispondente è parte di un’impresa, gli Stati membri possono applicare la metodologia statistica opportuna per produrre e trasmettere a Eurostat i dati per l’unità statistica «impresa». La metodologia è descritta nelle relazioni sui metadati e sulla qualità. Coerenza con i registri di imprese nazionali Gli Stati membri valutano la coerenza tra i dati rilevati e le informazioni disponibili che sono disponibili nei registri di imprese nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, almeno per le variabili «numero di imprese», «dipendenti e lavoratori autonomi nell’impresa», «fatturato totale dell’impresa» ed «età dell’impresa». Gli Stati membri riferiscono i risultati della valutazione nelle relazioni sui metadati e sulla qualità.
Termine per la trasmissione dei dati Dati definitivi e convalidati: T + 18 mesi dopo l’anno di riferimento
Primo anno di riferimento 2022

(1) In conformità all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152 (tematica «Innovazione») «il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile» pari, vale a dire il periodo temporale composto dai due anni che precedono l’anno di riferimento e dall’anno di riferimento.


ALLEGATO II

Set di dati

Nome della variabile Categorie di disaggregazione della variabile Imprese nel campo di osservazione/ Disaggregazione/i a livello di impresa (1)/ Unità di misura
Introduzione di innovazione di prodotto durante il periodo di riferimento (2) Introduzione di prodotti nuovi o migliorati:
1) beni
2) servizi
Tutte le imprese/ DA/ Incidenza (numero di imprese)
Introduzione, durante il periodo di riferimento, di un’innovazione di prodotto che ha rappresentato una novità per il mercato Introduzione di beni o servizi nuovi o migliorati che:
1) non erano offerti da concorrenti in precedenza
2) erano identici o molto simili a prodotti già offerti da concorrenti
Imprese con innovazione di prodotto/ DA/ Incidenza (numero di imprese)
Fatturato dei prodotti innovativi nell’anno di riferimento Fatturato dei prodotti
1) introdotti durante il periodo di riferimento che non erano offerti da concorrenti in precedenza
2) introdotti durante il periodo di riferimento che erano identici o molto simili a prodotti già offerti da concorrenti
3) che sono rimasti immutati o sono stati modificati solo marginalmente durante il periodo di riferimento
Imprese con innovazione di prodotto/ DA; ICC/ Incidenza (numero di imprese), migliaia di EUR
Sviluppo di innovazioni di prodotto durante il periodo di riferimento Innovazioni di prodotto sviluppate:
1) dall’impresa stessa
2) dall’impresa insieme ad altre imprese od organizzazioni
3) dall’impresa mediante adattamenti o modifiche di prodotti sviluppati originariamente da altre imprese od organizzazioni
4) da altre imprese od organizzazioni
Imprese con innovazione di prodotto/ DA/ Incidenza (numero di imprese)
Introduzione di innovazione di processi operativi durante il periodo di riferimento Introduzione di processi nuovi o migliorati:
1) metodi per la produzione o lo sviluppo di beni o per la fornitura di servizi
2) metodi di logistica, consegna o distribuzione
3) metodi di elaborazione o di comunicazione delle informazioni
4) metodi contabili o riguardanti altre attività amministrative
5) pratiche imprenditoriali per l’organizzazione di procedure o rapporti con l’esterno
6) metodi di organizzazione della responsabilità sul lavoro, del processo decisionale o della gestione delle risorse umane
7) metodi di marketing in materia di promozione, packaging, definizione dei prezzi, collocazione dei prodotti o servizi post vendita
Tutte le imprese/ DA/ Incidenza (numero di imprese)
Sviluppo di innovazioni di processi operativi introdotte durante il periodo di riferimento Innovazioni di processi operativi sviluppate:
1) dall’impresa stessa
2) dall’impresa insieme ad altre imprese od organizzazioni
3) dall’impresa mediante adattamenti o modifiche di processi operativi sviluppati originariamente da altre imprese od organizzazioni
4) da altre imprese od organizzazioni
Imprese con innovazione di processi operativi DA/ Incidenza (numero di imprese)
Innovazione di processi operativi durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa) Modifiche fondamentali:
1) del valore creato dai prodotti/servizi a favore dei clienti
2) del modo in cui sono ottenute le entrate
3) della produzione e della consegna dei prodotti
4) del rapporto con i clienti
5) del rapporto con i fornitori o partner della cooperazione
Tutte le imprese/ DA; ICC (variabile facoltativa)/ Incidenza (numero di imprese)
Attività di innovazione durante il periodo di riferimento Attività di ricerca e sviluppo (R&S):
1) R&S interna, e specificare i punti da 2 a 3
2) continua
3) occasionale
4) R&S esternalizzata
Attività di innovazione che non hanno comportato l’introduzione di un’innovazione durante il periodo di riferimento:
5) in corso al termine dell’anno di riferimento
6) abbandonate o sospese
7) completate ma che non hanno comportato l’introduzione di un’innovazione
Tutte le imprese/ DA/ Incidenza (numero di imprese)
Spese per le attività di innovazione nell’anno di riferimento Spese per l’innovazione: (variabili da 1 a 3 obbligatorie, da 4 a 7 facoltative)
1) R&S svolta internamente
2) R&S esternalizzata
3) tutte le altre spese per l’innovazione, e specificare i punti da 4 a 7
4) personale proprio addetto all’innovazione
5) servizi, materiali, forniture acquistati da terzi per l’innovazione
6) beni strumentali per l’innovazione
7) altre spese per l’innovazione
Imprese che svolgono attività di innovazione/ DA/ Migliaia di EUR
Motivi per cui le attività di innovazione non sono state maggiori durante il periodo di riferimento
1) scarsità di risorse, ad esempio di finanziamenti, personale qualificato, materiale
2) motivi diversi dalla scarsità di risorse, ad esempio considerazioni strategiche, periodo non propizio all’innovazione, altre priorità, rischi troppo elevati, rendimenti attesi modesti
3) nessuna necessità di maggiori attività di innovazione
Imprese che svolgono attività di innovazione/ DA; ICC/ Incidenza (numero di imprese)
Motivi per cui non è stata svolta nessuna attività di innovazione durante il periodo di riferimento
1) scarsità di risorse, ad esempio di finanziamenti, personale
...

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