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19.12.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 339/83 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/2338 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
(2) | È necessario garantire che dette norme e procedure comuni siano attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e a tale scopo la Commissione ha istituito, con raccomandazione C(2015) 6250 del 1o ottobre 2015 (2), un manuale comune sul rimpatrio contenente orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni, che deve essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio. Visti i nuovi sviluppi nel settore del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario aggiornare il manuale sul rimpatrio. |
(3) | La raccomandazione C(2017) 1600 del 7 marzo 2017 (3) fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri. È quindi opportuno che il manuale sul rimpatrio tenga conto di tale raccomandazione. |
(4) | Il manuale sul rimpatrio dovrebbe tenere conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante la direttiva 2008/115/CE. |
(5) | È opportuno che il manuale sul rimpatrio sia rivolto a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE. |
(6) | Al fine di favorire l'attuazione uniforme delle norme comuni dell'Unione sul rimpatrio, il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato come strumento principale nell'adempimento dei compiti connessi al rimpatrio e nella formazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. | Il manuale sul rimpatrio che figura in allegato dovrebbe sostituire il manuale sul rimpatrio che figura nell'allegato della raccomandazione C(2015) 6250 della Commissione. |
2. | Gli Stati membri dovrebbero trasmettere il manuale sul rimpatrio alle rispettive autorità nazionali incaricate di svolgere i compiti connessi al rimpatrio e dovrebbero incaricare dette autorità di utilizzarlo come strumento principale nell'espletamento di tali compiti. |
3. | Il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato per la formazione del personale incaricato di compiti connessi al rimpatrio e degli esperti che partecipano al meccanismo di valutazione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (4) per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(2) Raccomandazione della Commissione C(2015) 6250, del 1o ottobre 2015, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.
(3) Raccomandazione della Commissione C(2017) 1600, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
ALLEGATO
MANUALE SUL RIMPATRIO
1.1. | Cittadino di paese terzo | 87 |
1.2. | Soggiorno irregolare | 88 |
1.4. | Decisione di rimpatrio | 90 |
1.5. | Provvedimento di allontanamento | 91 |
1.7. | Partenza volontaria | 93 |
1.8. | Persone vulnerabili | 94 |
2. | AMBITO DI APPLICAZIONE | 94 |
2.1. | Casi frontalieri - articolo 2, paragrafo 2, lettera a) | 95 |
2.2. | Garanzie specifiche per i «casi frontalieri» | 96 |
2.3. | Casi di diritto penale e di estradizione | 97 |
3. | DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI | 98 |
4. | SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI MIGRAZIONE | 98 |
5. | FERMO E OBBLIGO DI EMETTERE UN DECISIONE DI RIMPATRIO | 100 |
5.1. | Fermo nel corso di una verifica all'uscita | 102 |
5.2. | Destinatari di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro | 102 |
5.3. | Relazione con il regolamento Dublino | 103 |
5.4. | Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro | 104 |
5.5. | Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare il cui caso è contemplato da accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri | 106 |
5.6. | Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che beneficia di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati per motivi umanitari (o di altro tipo) | 107 |
5.7. | Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che ha iniziato una procedura per il rinnovo del permesso o dell'autorizzazione di soggiorno | 107 |
5.8. | Disposizioni specifiche previste dalle direttive sulla migrazione regolare riguardo alla riammissione tra Stati membri nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea | 108 |
6. | PARTENZA VOLONTARIA | 108 |
6.1. | Proroga del periodo per la partenza volontaria | 109 |
6.2. | Obblighi durante il periodo per la partenza volontaria | 110 |
6.3. | Controindicazioni | 110 |
6.4. | Conformità effettiva – transito per via terrestre | 111 |
6.5. | Conformità effettiva – transito per via aerea | 112 |
6.6. | Registrazione delle partenze volontarie | 113 |
7.1. | Allontanamento per via aerea | 115 |
7.2. | Transito per via aerea | 118 |
7.3. | Operazioni congiunte di allontanamento per via aerea | 118 |
7.4. | Operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera | 119 |
8. | MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI | 119 |
9. | RINVIO DELL'ALLONTANAMENTO | 120 |
10. | RIMPATRIO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI | 121 |
10.1. | Assistenza da parte di organismi appropriati | 122 |
10.2. | Riconduzione ad un membro della famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza | 123 |
11. | DIVIETI D'INGRESSO | 123 |
11.1. | Effetto a livello di Unione europea | 124 |
11.3. | Questioni procedurali | 125 |
11.4. | Motivi di emissione del divieto d'ingresso | 125 |
11.5. | Durata del divieto d'ingresso | 126 |
11.6. | Revoca, riduzione e sospensione dei divieti d'ingresso | 127 |
11.7. | Sanzioni per la mancata osservanza del divieto d'ingresso | 128 |
11.8. | Consultazione tra Stati membri | 128 |
11.9. | Divieti d'ingresso «storici» | 129 |
12. | GARANZIE PROCEDURALI | 130 |
12.1. | Diritto a una buona amministrazione e diritto di essere ascoltati | 130 |
12.2. | Decisioni connesse al rimpatrio | 131 |
12.3. | Forma delle decisioni e traduzione | 133 |
12.4. | Mezzi di ricorso | 134 |
12.5. | Assistenza linguistica e assistenza legale gratuita | 135 |
13. | GARANZIE PRIMA DEL RIMPATRIO | 137 |
13.1. | Conferma scritta | 138 |
13.2. | Situazioni di prolungata irregolarità | 138 |
14.1. | Circostanze che giustificano il trattenimento | 139 |
14.2. | Forma e riesame iniziale del trattenimento | 142 |
14.3. | Riesame periodico del trattenimento | 142 |
14.4. | Termine del trattenimento | 143 |
14.4.1. | Assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento | 144 |
14.4.2. | Raggiungimento del periodo massimo di trattenimento | 144 |
14.5. | Nuovo trattenimento dei rimpatriandi | 146 |
14.6. | Applicazione di misure meno coercitive dopo la fine del periodo di trattenimento | 146 |
15. | CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO | 146 |
15.1. | Fermo di polizia iniziale | 146 |
15.2. | Uso di appositi centri di permanenza temporanea come regola generale | 147 |
15.3. | Separazione dai detenuti ordinari | 148 |
15.4. | Condizioni materiali di trattenimento | 148 |
16. | TRATTENIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE | 153 |
17. | SITUAZIONI DI EMERGENZA | 155 |
18. | RECEPIMENTO, INTERPRETAZIONE E REGIME TRANSITORIO | 156 |
19. | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | 157 |
PREMESSA
Il presente manuale sul rimpatrio fornisce orientamenti alle autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, fra cui le forze di polizia, le guardie di frontiera, i servizi per...