Commission Recommendation (EU) 2017/2338 of 16 November 2017 establishing a common ‘Return Handbook’ to be used by Member States' competent authorities when carrying out return-related tasks

Published date19 December 2017
Subject MatterImmigration and asylum policy,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 19 December 2017
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19.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339/83

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/2338 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(2) È necessario garantire che dette norme e procedure comuni siano attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e a tale scopo la Commissione ha istituito, con raccomandazione C(2015) 6250 del 1o ottobre 2015 (2), un manuale comune sul rimpatrio contenente orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni, che deve essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio. Visti i nuovi sviluppi nel settore del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario aggiornare il manuale sul rimpatrio.
(3) La raccomandazione C(2017) 1600 del 7 marzo 2017 (3) fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri. È quindi opportuno che il manuale sul rimpatrio tenga conto di tale raccomandazione.
(4) Il manuale sul rimpatrio dovrebbe tenere conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante la direttiva 2008/115/CE.
(5) È opportuno che il manuale sul rimpatrio sia rivolto a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE.
(6) Al fine di favorire l'attuazione uniforme delle norme comuni dell'Unione sul rimpatrio, il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato come strumento principale nell'adempimento dei compiti connessi al rimpatrio e nella formazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Il manuale sul rimpatrio che figura in allegato dovrebbe sostituire il manuale sul rimpatrio che figura nell'allegato della raccomandazione C(2015) 6250 della Commissione.
2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere il manuale sul rimpatrio alle rispettive autorità nazionali incaricate di svolgere i compiti connessi al rimpatrio e dovrebbero incaricare dette autorità di utilizzarlo come strumento principale nell'espletamento di tali compiti.
3. Il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato per la formazione del personale incaricato di compiti connessi al rimpatrio e degli esperti che partecipano al meccanismo di valutazione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (4) per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(2) Raccomandazione della Commissione C(2015) 6250, del 1o ottobre 2015, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.

(3) Raccomandazione della Commissione C(2017) 1600, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).


ALLEGATO

MANUALE SUL RIMPATRIO

1. DEFINIZIONI 87
1.1. Cittadino di paese terzo 87
1.2. Soggiorno irregolare 88
1.3. Rimpatrio 90
1.4. Decisione di rimpatrio 90
1.5. Provvedimento di allontanamento 91
1.6. Rischio di fuga 91
1.7. Partenza volontaria 93
1.8. Persone vulnerabili 94
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 94
2.1. Casi frontalieri - articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 95
2.2. Garanzie specifiche per i «casi frontalieri» 96
2.3. Casi di diritto penale e di estradizione 97
3. DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI 98
4. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI MIGRAZIONE 98
5. FERMO E OBBLIGO DI EMETTERE UN DECISIONE DI RIMPATRIO 100
5.1. Fermo nel corso di una verifica all'uscita 102
5.2. Destinatari di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro 102
5.3. Relazione con il regolamento Dublino 103
5.4. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro 104
5.5. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare il cui caso è contemplato da accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri 106
5.6. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che beneficia di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati per motivi umanitari (o di altro tipo) 107
5.7. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che ha iniziato una procedura per il rinnovo del permesso o dell'autorizzazione di soggiorno 107
5.8. Disposizioni specifiche previste dalle direttive sulla migrazione regolare riguardo alla riammissione tra Stati membri nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea 108
6. PARTENZA VOLONTARIA 108
6.1. Proroga del periodo per la partenza volontaria 109
6.2. Obblighi durante il periodo per la partenza volontaria 110
6.3. Controindicazioni 110
6.4. Conformità effettiva – transito per via terrestre 111
6.5. Conformità effettiva – transito per via aerea 112
6.6. Registrazione delle partenze volontarie 113
7. ALLONTANAMENTO 113
7.1. Allontanamento per via aerea 115
7.2. Transito per via aerea 118
7.3. Operazioni congiunte di allontanamento per via aerea 118
7.4. Operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 119
8. MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI 119
9. RINVIO DELL'ALLONTANAMENTO 120
10. RIMPATRIO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI 121
10.1. Assistenza da parte di organismi appropriati 122
10.2. Riconduzione ad un membro della famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza 123
11. DIVIETI D'INGRESSO 123
11.1. Effetto a livello di Unione europea 124
11.2. Uso del SIS II 125
11.3. Questioni procedurali 125
11.4. Motivi di emissione del divieto d'ingresso 125
11.5. Durata del divieto d'ingresso 126
11.6. Revoca, riduzione e sospensione dei divieti d'ingresso 127
11.7. Sanzioni per la mancata osservanza del divieto d'ingresso 128
11.8. Consultazione tra Stati membri 128
11.9. Divieti d'ingresso «storici» 129
12. GARANZIE PROCEDURALI 130
12.1. Diritto a una buona amministrazione e diritto di essere ascoltati 130
12.2. Decisioni connesse al rimpatrio 131
12.3. Forma delle decisioni e traduzione 133
12.4. Mezzi di ricorso 134
12.5. Assistenza linguistica e assistenza legale gratuita 135
13. GARANZIE PRIMA DEL RIMPATRIO 137
13.1. Conferma scritta 138
13.2. Situazioni di prolungata irregolarità 138
14. TRATTENIMENTO 139
14.1. Circostanze che giustificano il trattenimento 139
14.2. Forma e riesame iniziale del trattenimento 142
14.3. Riesame periodico del trattenimento 142
14.4. Termine del trattenimento 143
14.4.1. Assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento 144
14.4.2. Raggiungimento del periodo massimo di trattenimento 144
14.5. Nuovo trattenimento dei rimpatriandi 146
14.6. Applicazione di misure meno coercitive dopo la fine del periodo di trattenimento 146
15. CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO 146
15.1. Fermo di polizia iniziale 146
15.2. Uso di appositi centri di permanenza temporanea come regola generale 147
15.3. Separazione dai detenuti ordinari 148
15.4. Condizioni materiali di trattenimento 148
16. TRATTENIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE 153
17. SITUAZIONI DI EMERGENZA 155
18. RECEPIMENTO, INTERPRETAZIONE E REGIME TRANSITORIO 156
19. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 157
20. ABBREVIAZIONI 159

PREMESSA

Il presente manuale sul rimpatrio fornisce orientamenti alle autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, fra cui le forze di polizia, le guardie di frontiera, i servizi per...

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