Commission Regulation (EC) No 535/2002 of 21 March 2002 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and amending Decision 2000/330/EC

Published date23 March 2002
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 80, 23 March 2002
EUR-Lex - 32002R0535 - IT

Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0022 - 0028


Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione

del 21 marzo 2002

che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/298/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione(3) concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

(2) Secondo tale relazione, le prove per la brucellosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996.

(3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.

(4) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della direttiva 64/432/CEE per definire, ai fini della sorveglianza e degli scambi intracomunitari, procedure d'analisi quanto più possibile conformi alle norme dell'OIE, ma anche per tener conto del parere del comitato scientifico e dei laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri che collaborano nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

(5) La decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio(4), deve essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato C della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2000/330/CE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, le prove con antigene Brucella tamponato e le prove ELISA realizzate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.";

2) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

(3) SANCO/B3/R10/1999.

(4) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37.

ALLEGATO

"ALLEGATO C

BRUCELLOSI

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AGENTE EZIOLOGICO

La dimostrazione, mediante colorazione acido-resistente modificata o immunospecifica, di organismi con morfologia riferibile a Brucella nel materiale abortivo, nelle secrezioni vaginali o nel latte, costituisce una prova presuntiva della brucellosi, specie se tale dimostrazione è convalidata da prove sierologiche.

Dopo l'isolamento batterico, la specie e la biovariante devono essere identificate mediante lisi fagica e/o prove di metabolismo ossidativo, caratteristiche colturali, biochimiche o sierologiche.

I materiali ed i metodi utilizzati, la loro normalizzazione e l'interpretazione dei risultati devono essere conformi a quanto prescritto nel Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'OIE (4a edizione, 2000), capitolo 2.3.1 (brucellosi bovina), capitolo 2.4.2 (brucellosi ovi-caprina) e capitolo 2.6.2 (brucellosi suina).

2. PROVE IMMUNOLOGICHE

2.1. Materiali di riferimento

2.1.1. Per la preparazione di tutti gli antigeni utilizzati nella prova del rosa bengala (RBT), nella prova di sieroagglutinazione (SAT), nella prova di fissazione del complemento (CFT) e nella prova dell'anello sul latte (MRT) devono essere utilizzati i ceppi 99 (Weybridge) o 1119-3 (USDA) della biovariante 1 di Brucella abortus.

2.1.2. Il siero standard di riferimento per le prove RBT, SAT, CFT e MRT è il siero standard internazionale dell'OIE (OIEISS), precedentemente denominato secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus dell'OMS (ISAbS).

2.1.3. I sieri standard di riferimento per l'ELISA sono:

- l'OIEISS,

- il siero standard ELISA debolmente positivo dell'OIE (OIEELISAWPSS),

- il siero standard ELISA fortemente positivo dell'OIE (OIEELISASPSS),

- il...

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