Commission Regulation (EC) No 357/2008 of 22 April 2008 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date23 April 2008
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation,Internal market - Principles,public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 111, 23 April 2008
L_2008111IT.01000301.xml
23.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/3

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.
(2) L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 detta norme per la rimozione e l’eliminazione del materiale specifico a rischio.
(3) Negli ultimi anni si assiste, come indicato da vari fattori, a un’evoluzione positiva dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad un chiaro miglioramento della situazione grazie a misure di riduzione dei rischi, come l’applicazione del divieto assoluto concernente i mangimi e la rimozione ed eliminazione del materiale specifico a rischio.
(4) Uno degli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE», adottata il 15 luglio 2005 (2), è quello di garantire e mantenere l’attuale livello di protezione dei consumatori assicurando anche per il futuro l’eliminazione sicura del materiale specifico a rischio, modificando tuttavia l’elenco dei materiali specifici a rischio o l’età degli animali da cui essi devono essere rimossi sulla base dei nuovi pareri scientifici e della loro evoluzione.
(5) Nel parere del 19 aprile 2007, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che in base alle conoscenze scientifiche attuali la probabile infettività nel sistema nervoso centrale dei bovini è rilevabile a 3/4 circa del periodo d’incubazione e che
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