Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures (Text with EEA relevance)

Published date18 November 2006
Subject MatterVeterinary legislation,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 18 November 2006
L_2006320IT.01001301.xml
18.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320/13

REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 9 e 11,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.
(2) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali certificati sono stati sviluppati per conformarsi al sistema Traces, creato dalla Commissione per seguire i movimenti di animali e prodotti di origine animale all’interno del territorio dell’UE e da paesi terzi. I dati particolari della descrizione delle merci sono stati aggiornati di recente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli esistenti dei certificati sanitari.
(3) I regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 853/2004 stabiliscono le regole per la produzione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano. Per l’importazione di questi prodotti da paesi terzi vanno stabilite prescrizioni specifiche, inclusi i modelli di certificati sanitari nel regolamento (CE) n. 2074/2005. È pertanto necessario abrogare le decisioni esistenti relative ai certificati all’importazione, lasciando tuttavia ai paesi terzi un periodo di tempo adeguato per adattare la propria legislazione, prima di procedere all’abrogazione.
(4) È inoltre opportuno semplificare la procedura di certificazione per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi e, per quanto riguarda le partite destinate al consumo umano, incorporare le prescrizioni di certificazione della salute animale stabilite dalla decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (6) e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (7).
(5) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004, occorre istituire metodi per l’analisi e la prova del latte e dei prodotti a base di latte. In questo contesto il laboratorio comunitario di riferimento ha compilato un elenco di metodi di riferimento aggiornati, che è stato approvato dai laboratori nazionali di riferimento alla loro riunione del 2005. È pertanto necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2074/2005 il nuovo elenco approvato dei metodi di riferimento di analisi e di prova da utilizzare per la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Di conseguenza occorre abrogare la decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (8). Agli Stati membri va concesso un periodo di tempo adeguato per conformarsi ai nuovi metodi.
(6) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce i metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente). Il cosiddetto metodo Lawrence, pubblicato nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) va considerato come metodo alternativo per l’individuazione di PSP nei molluschi bivalvi. Il suo impiego deve essere rivisto alla luce del lavoro di analisi attualmente in corso presso il laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.
(7) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2074/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come segue:

1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I modelli di certificati sanitari, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l’importazione dei prodotti di origine animale elencati nell’allegato VI del presente regolamento, figurano nell’allegato VI.»;
2) è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente I metodi di analisi di cui all’allegato VI bis del presente regolamento sono utilizzati dalle autorità competenti e, se del caso, dagli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai limiti stabiliti dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l’applicazione appropriata di un processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari conformemente all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, di detto regolamento.»;
3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5) è inserito l’allegato VI bis conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Le decisioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato III del presente regolamento si applica entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(4) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(6) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).

(7) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/680/CE (GU L 279 dell’11.10.2006, pag. 24).

(8) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP

1. Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell’analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. Il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), può essere utilizzato come metodo alternativo per l’individuazione di tali tossine.
2. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo biologico.
3. I punti 1 e 2 saranno rivisti alla luce della conclusione positiva dall’armonizzazione delle fasi di attuazione del metodo Lawrence da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.»

ALLEGATO II

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO VI

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE I

COSCE DI RANA E LUMACHE

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT