Commission Regulation (EC) No 1488/94 of 28 June 1994 laying down the principles for the assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 (Text with EEA relevance)

Published date29 June 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 29 June 1994
EUR-Lex - 31994R1488 - IT

Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1994 pag. 0003 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0184
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0184


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/94 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1994 che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi delle sostanze esistenti e che l'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri siano responsabili della valutazione di detti rischi per le sostanze esistenti prioritarie;

considerando che la responsabilità della valutazione del rischio spetta agli Stati membri ma che è opportuno tuttavia adottare a livello comunitario i principi di questa valutazione per evitare discrepanze tra gli Stati membri le quali, oltre ad incidere sul funzionamento del mercato interno, non garantirebbero lo stesso livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che le valutazioni dei rischi dovrebbero essere basate su un raffronto dei possibili effetti negativi di una sostanza con l'esposizione nota o ragionevolmente prevedibile dell'uomo e dell'ambiente a detta sostanza;

considerando che la valutazione dei rischi per l'uomo deve tener conto delle proprietà fisico-chimiche e tossicologiche di una sostanza, in base alla classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (3);

considerando che la valutazione dei rischi per l'ambiente deve tener conto degli effetti di una sostanza per l'ambiente, in base alla classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE;

considerando che i risultati di una valutazione dei rischi dovrebbero costituire la base principale delle decisioni nell'ambito di un'opportuna legislazione intesa a ridurre i rischi derivanti dalla fabbricazione, il trasporto, il deposito, la formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, l'utilizzazione e l'eliminazione o il recupero;

considerando che è opportuno ridurre al minimo il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (4);

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata la legislazione comunitaria specifica in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (5) che impone ai datori di lavoro di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'impiego di sostanze chimiche nuove ed esistenti nonché, ove necessario, di prendere misure per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in base all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi Il presente regolamento stabilisce i principi generali per la valutazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente derivanti dalle sostanze esistenti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93.

Articolo 2

Definizioni 1. Le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 793/93 si applicano anche al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) « identificazione del pericolo »: l'identificazione degli effetti dannosi che una sostanza può causare per la sua natura intrinseca;

b) « valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto) »: la valutazione del rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e l'incidenza e la gravità del suo effetto;

c) « valutazione dell'esposizione »: la determinazione delle emissioni, vie e velocità di spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione, effettuata al fine di stimare la concentrazione/dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono o possono essere esposti;

d) « caratterizzazione del rischio »: la stima della frequenza e della gravità degli effetti dannosi che si manifestano, con una certa probabilità in una popolazione umana o in un comparto ambientale (ambiente acquatico, ambiente terrestre e aria) a causa dell'esposizione effettiva o prevedibile ad una determinata sostanza; essa può comprendere la « stima del rischio », vale a dire la quantificazione di tale probabilità.

Articolo 3

Principi della valutazione del rischio 1. La valutazione del rischio comprende l'identificazione dal pericolo e, se del caso, la valutazione del rapporto dose (concentrazione)/risposta (effetto), la valutazione dell'esposizione e la...

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