Commission Regulation (EC) No 1497/2003 of 18 August 2003 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date27 August 2003
Subject MatterCommercial policy,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 27 August 2003
EUR-Lex - 32003R1497 - IT

Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 27/08/2003 pag. 0003 - 0084


Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione

del 18 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nella dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito "la Convenzione"), svoltasi a Santiago (Cile) dal 3 al 15 novembre 2002, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione trasferendo alcune specie o popolazioni di specie dall'appendice II all'appendice I e viceversa, trasferendo alcune specie dall'appendice III all'appendice II, aggiungendo alle appendici I e II specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice, sopprimendo alcune specie dall'appendice II e mediante aggiunta, soppressione e modifica di alcune annotazioni che accompagnano l'elenco di talune specie.

(2) Sono state effettuate aggiunte e soppressioni all'appendice III alla convenzione dopo la dodicesima sessione della conferenza delle parti alla convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI della convenzione.

(3) Gli Stati membri non hanno formulato riserve relativamente a queste modifiche.

(4) Le modifiche alle appendici I, II e III alla convenzione comportano modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, lettera a), di detto regolamento.

(5) È stato determinato che Oxyura jamaicensis e Chrysemys picta costituiscono una minaccia alla flora e fauna selvatiche indigene delle Comunità e queste due specie vanno pertanto inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

(6) È stato altresì determinato che Padda fuscata è soggetta a livelli di scambi internazionali eventualmente non compatibili con la sua sopravvivenza e che questa specie va pertanto inserita nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento.

(7) È stato determinato che varie specie attualmente incluse nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 non sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno soppresse da tale allegato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

(8) È stato altresì determinato che varie altre specie attualmente non incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno incluse nell'allegato D sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

(9) Considerata la portata delle modifiche è opportuno sostituire l'intero allegato al regolamento (CE) n. 338/97, ossia gli allegati A, B, C e D e le note sull'interpretazione di tali allegati.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative note sull'interpretazione di tali allegati sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.

ALLEGATO

"Allegato

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a) secondo il nome delle specie; o

b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione "spp." serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE(1) (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE(2) (direttiva "Habitat").

5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a) "ssp" serve a designare le sottospecie;

b) "var(s)" serve a designare la/le varietà; e

c) "fa" serve a designare le forme.

6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.

7. Il simbolo "(I)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.

8. Il simbolo "(II)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.

9. Il simbolo "(III)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito...

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