Commission Regulation (EC) No 1763/2001 of 6 September 2001 amending Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Published date07 September 2001
Subject MatterRegional policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),economic, social and territorial cohesion,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 239, 07 September 2001
EUR-Lex - 32001R1763 - IT 32001R1763

Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 07/09/2001 pag. 0010 - 0012


Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione

del 6 settembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), in particolare gli articoli 34 e 50,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso del primo anno d'applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo rurale è emerso che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001(3), non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.

(2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1o gennaio 2002.

(3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri già approvati dalla Commissione prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2002 per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.

(4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.

(5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE...

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