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19.12.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 333/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) | Nei sistemi di protezione antincendio composti di vari contenitori interconnessi installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, la carica di gas fluorurati ad effetto serra deve essere calcolata sulla base della carica totale dei contenitori in modo da assicurare che la frequenza dei controlli corrisponda alla carica effettiva dei gas fluorurati ad effetto serra. |
(2) | Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il registro del sistema di protezione antincendio deve contenere determinate informazioni. Per garantire l’applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre prevedere l’inserimento di ulteriori informazioni nel registro del sistema. |
(3) | Le informazioni relative alla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere inserite nel registro del sistema. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l’operatore del sistema di protezione antincendio deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite. |
(4) | Prima di effettuare il controllo delle perdite il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro del sistema per individuare eventuali problemi precedenti e consultare le relazioni precedenti. |
(5) | Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i controlli devono concentrarsi sulle parti del sistema di protezione antincendio in cui è più probabile che si verifichino perdite. |
(6) | In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla. |
(7) | L’installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite. |
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