Commission Regulation (EC) No 482/96 of 19 March 1996 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date20 March 1996
Subject MatterCustoms Union,Commercial policy,Harmonisation of customs law: various
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 70, 20 March 1996
EUR-Lex - 31996R0482 - IT

Regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione, del 19 marzo 1996, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 20/03/1996 pag. 0004 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 482/96 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che occorre definire con precisione le fattispecie in cui è possibile non esigere che alcuni documenti accompagnino la dichiarazione doganale;

considerando che, qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare un rappresentante o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria, l'autorità doganale dovrebbe aver la facoltà di considerare invalida la dichiarazione;

considerando che gli articoli da 325 a 340 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (3), istituiscono un metodo di cooperazione amministrativa speciale per giustificare il carattere comunitario dei prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e delle merci ottenute a partire da tali prodotti su dette navi;

considerando che data la particolarità della cattura, dell'ottenimento e del trasporto verso la Comunità di detti prodotti e merci è opportuno inserire nella parte II, titolo II, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativo al carattere comunitario delle merci, una sezione contenente le particolari condizioni relative a detti prodotti e merci;

considerando che il carattere comunitario di detti prodotti e merci deve essere esaminato indipendentemente dal loro trattamento o dalla classificazione tariffaria, dalla nazionalità e dal tipo del mezzo di trasporto e dallo Stato membro di introduzione nella Comunità;

considerando che è opportuno definire in modo rigoroso la nave da pesca comunitaria e la nave officina comunitaria;

considerando che, onde evitare l'eccessiva produzione di documenti, le autorità doganali possono concedere eccezioni alla procedura relativa allo sbarco dei prodotti e delle succitate merci dalle navi da pesca comunitarie;

considerando che, al fine di migliorare il controllo dell'utilizzazione di detta procedura, si ritiene necessario prevedere la vidimazione dei formulari T2M da parte dell'autorità competente per la registrazione della nave destinataria di detti formulari, l'inclusione in tali documenti di eventuali certificazioni fatte da terzi e l'informazione alla dogana emittente dei formulari dell'uso fatto di tali documenti;

considerando che, in ragione del persistere di comportamenti fraudolenti nell'ambito della procedura di transito comunitario, è opportuno introdurre disposizioni che permettano di imporre percorsi obbligatori e di vietare il cambiamento dell'ufficio di destinazione soprattutto nel trasporto di merci in relazione alle quali la garanzia globale è sospesa; che è necessario rafforzare il sistema di esercizio della garanzia globale e di rendere più flessibili le disposizioni concernenti la sospensione di tale garanzia modificando dette disposizioni; che, per ragioni di chiarezza, gli articoli 360, 361 e 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere riformulati; che è necessario uniformare le corrispondenti disposizioni degli articoli 368 e 376 di detto regolamento;

considerando che è opportuno introdurre una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentono lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico;

considerando che, per quanto riguarda le modalità d'applicazione dei carnet TIR, il territorio doganale della Comunità costituisce un unico territorio;

considerando che l'aumento dei casi di frode nel trasporto di merci soggette a regime TIR può portare all'adozione, da parte delle autorità competenti, di misure di esclusione da detto regime, ai sensi dell'articolo 38 della convenzione TIR;

considerando che è opportuno armonizzare a livello comunitario le modalità d'applicazione del precitato articolo 38;

considerando che le condizioni economiche previste nell'ambito delle procedure del perfezionamento attivo dovrebbero essere applicate in maniera uniforme in tutta la Comunità;

considerando che gli uffici doganali degli Stati membri risultano incontrare delle difficoltà nell'autorizzare l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 684 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che in caso di importo elevato, dette autorità hanno soltanto la possibilità di chiedere una dichiarazione scritta; che la dichiarazione scritta è collegata alla costituzione di una garanzia obbligatoria di importo pari a quello dell'obbligazione doganale in molti casi a rinvii indesiderati dei viaggiatori alle frontiere della Comunità oppure all'autorizzazione dell'ammissione temporanea senza costituzione di una garanzia anche in caso di elevato importo dei dazi; che la soluzione appropriata di queste difficoltà richiede l'ammissione per i casi in questione dell'autorizzazione e del vincolo al regime delle merci di cui all'articolo 684 mediante una dichiarazione verbale; che occorre quindi adeguare le corrispondenti disposizioni;

considerando che l'immissione in libera pratica delle merci di importazione precedentemente vincolate al regime dell'ammissione temporanea comporta la riscossione di interessi compensativi sull'importo globale dei dazi all'importazione da pagare; che per motivi di parità di trattamento questa riscossione deve essere estesa a casi in cui un'obbligazione doganale insorge per cause diverse dall'immissione in libera pratica; che l'insorgenza di obbligazioni doganali derivanti dal vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione deve essere esonerata da questa norma, dato che in questo caso non è stato ottenuto alcun vantaggio finanziario; che le stesse ragioni prevalgono anche nei casi dove una garanzia è costituita per il deposito in specie corrispondenti a l'uno o l'altro degli importi dei debiti doganali ripresi all'articolo 192, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92; che ai fini di una maggiore sicurezza giuridica è necessaria una migliore coerenza tra le disposizioni riguardanti la riscossione d'interessi compensativi; che ciò richiede la modifica dell'articolo 709 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e il suo adeguamento alle disposizioni dell'articolo 589; che nel corso di detta modifica e di detto adeguamento è opportuno effettuare talune correzioni redazionali dell'articolo 709;

considerando che il documento amministrativo unico deve essere modificato per tener conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche sugli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (4) e dei relativi regolamenti d'applicazione;

considerando che detti atti hanno introdotto una serie di modificazioni che devono essere recepite nella normativa doganale relativa al documento amministrativo unico;

considerando che è opportuno uniformare le disposizioni relative alla casella 33 dell'esemplare di controllo T 5, dell'esemplare T 5 bis e della rubrica dal titolo «codice delle merci» della distinta di carico T 5 alle disposizioni relative al documento amministrativo unico;

considerando che è opportuno ampliare dei prodotti compensatori ai quali nell'ambito delle procedure di perfezionamento attivo può applicarsi la tassazione in conformità di elementi specifici;

considerando che per motivi di ordine economico è opportuno completare l'elenco dell'allegato 87 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.»

2) All'articolo 243, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.»

3) Nella parte II, titolo II, capitolo 3, dopo il testo «Carattere comunitario delle merci», viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione 1

Disposizioni generali»

4) Dopo l'articolo 324 viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione 2

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi»

5) Gli articoli 325 e 326 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 325

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata...

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