Commission Regulation (EC) No 657/2006 of 10 April 2006 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the United Kingdom and repealing Council Decision 98/256/EC and Decisions 98/351/EC and 1999/514/EC (Text with EEA relevance)

Published date29 April 2006
Subject Matterpublic health,Beef and veal,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 29 April 2006
L_2006116IT.01000901.xml
29.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/9

REGOLAMENTO (CE) N. 657/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/256/CE è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001.
(2) La decisione 98/256/CE vieta l’esportazione dal Regno Unito di bovini vivi e di prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito che possono entrare nella catena alimentare umana o animale oppure che sono destinati ad essere utilizzati in prodotti cosmetici, farmaceutici o medici. Sono previste alcune deroghe, vale a dire per l’esportazione di carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina nell’ambito del programma di esportazione su base cronologica (DBES).
(3) Le due condizioni che vanno soddisfatte prima di poter revocare l’embargo contro il Regno Unito sono un numero di casi di BSE inferiore a 200 su un milione di bovini adulti e una conclusione positiva dell’ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardante l’applicazione dei controlli della BSE nel Regno Unito, nonché la preparazione di quest’ultimo a conformarsi alla legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione dei bovini ed i test sui bovini.
(4) In occasione della riunione generale di maggio 2003, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha modificato i criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato (categoria 4) e paesi ad alto rischio (categoria 5). Tale soglia è stata fissata a 200 casi di BSE su un milione di animali adulti della popolazione, per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva.
(5) Nel giugno del 2003, sulla base del fatto che l’incidenza della BSE nel Regno Unito si avvicinava alla soglia di 200 e che per questo motivo non doveva più essere considerato un paese OIE ad alto rischio, il Regno Unito ha chiesto di poter beneficiare delle stesse norme applicate al commercio degli altri Stati membri. A sostegno della domanda il Regno Unito ha presentato una documentazione che include stime dell’incidenza assoluta basate sui risultati del regime di test parziale in vigore nel Regno Unito.
(6) Nel suo parere del 21 aprile 2004 relativo alla motivazione scientifica che giustifica le proposte di modifica del programma del Regno Unito di esportazione su base cronologica (DBES) e della regola dei trenta mesi (Over Thirty Months rule — OTM), il gruppo di esperti sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conclude che i bovini nati o allevati nel Regno Unito anteriormente al 1o agosto 1996 devono essere esclusi dalla catena alimentare umana e animale, a causa della maggiore incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrata in questo gruppo. Tuttavia per i bovini nati dopo tale data il gruppo conclude che il rischio di BSE per i consumatori è paragonabile a quello di altri Stati membri. A decorrere dal 1o agosto 1996 nel Regno Unito è stato vietato l’impiego di farina di carne e di ossa nei mangimi degli animali da allevamento.
(7) Il 12 maggio 2004 l’AESA ha pubblicato il suo parere sullo classificazione di rischio moderato. Tale parere indicava che l’incidenza nel Regno Unito sarebbe probabilmente sceso al di sotto di 200 entro luglio e dicembre 2004. Alla riunione plenaria del 9 e 10 marzo 2005 l’AESA ha concluso che i dati di sorveglianza per la seconda metà del 2004 confermavano le conclusioni del suo parere del maggio 2004 e che secondo la classificazione OIE il Regno Unito poteva essere considerato un paese con una categoria di rischio moderato in termini della BSE per tutta la popolazione di bovini.
(8) Il 19 luglio 2004 l'UAV ha pubblicato la relazione della missione in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha avuto luogo dal 26 aprile al 7 maggio 2004, ai fini di una revisione generale delle misure di tutela contro la BSE. La relazione concludeva che il sistema in vigore nell'Irlanda del Nord era per lo più soddisfacente ma che erano stati notati in varie zone in Gran Bretagna problemi che andavano risolti.
(9) Il 28 settembre 2005 l’UAV ha pubblicato la relazione di una missione in Gran Bretagna dal 6 al 15 giugno 2005 che aveva come oggetto le misure di tutela contro la BSE. Con tale missione si è concluso che nella maggior parte delle zone era stato riscontrato un progresso soddisfacente.
(10) Il 7 novembre 2005 il Regno Unito ha sostituito la regola OTM con la regola in vigore prima del 1996. I bovini nati
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