Commission Regulation (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date04 February 2009
Subject Matterpublic health,Internal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 04 February 2009
L_2009034IT.01001101.xml
4.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/11

REGOLAMENTO (CE) N. 103/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.
(2) L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare una volta confermata la presenza di TSE negli ovini e nei caprini.
(3) L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme relative all’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.
(4) Il 6 novembre 2008 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere in merito al rischio di esposizione umana e animale alle encefalopatie spongiformi trasmissibili derivanti dal latte e dai derivati del latte di piccoli ruminanti («Opinion on the human and animal exposure risk related to transmissible spongiform encephalopathies from milk and milk products derived from small ruminants») (2). Nel suo parere l’EFSA conclude che la scrapie classica può essere trasmessa dalla pecora all’agnello attraverso il latte o il colostro. L’EFSA afferma inoltre che l’uso di latte e di prodotti lattieri ottenuti da greggi colpite da scrapie classica può comportare un rischio di esposizione alla TSE per l’uomo e gli animali. Essa conclude inoltre che i programmi di allevamento di ovini resistenti alla scrapie dovrebbero limitare l’esposizione umana ed animale legata ai prodotti lattieri ottenuti da piccoli ruminanti. Per quanto riguarda la scrapie atipica, inoltre, l’EFSA ritiene che la diffusione apparentemente contenuta dell’agente patogeno nell’organismo di animali infetti potrebbe limitarne la trasmissibilità attraverso il latte. Per quanto riguarda in particolare la BSE, l’EFSA rileva la mancanza di informazioni relative alla presenza di infettività o del prione PrPSc nel colostro o nel latte di piccoli ruminanti affetti dalla malattia. Tuttavia, a causa della rapida e progressiva diffusione nei tessuti periferici dell’agente della BSE negli ovini sensibili infettati in via sperimentale, secondo l’EFSA non si può escludere la probabilità che il colostro e il latte dei piccoli ruminanti sensibili affetti da BSE siano infettivi.
(5) Tenuto conto delle recenti scoperte scientifiche e, in particolare, della comprovata trasmissibilità, attraverso il latte, della scrapie classica dalla pecora all’agnello, è opportuno adottare con sollecitudine nuove misure di protezione relative al latte e ai prodotti lattieri ottenuti da greggi affetti da tale malattia, al fine di evitarne la propagazione ad altre greggi di ruminanti attraverso l’alimentazione.
(6) Onde garantire lo stesso livello di sicurezza del latte e dei prodotti lattieri importati di origine ovina e caprina, occorre applicare misure analoghe alle importazioni di tali prodotti nella Comunità.
(7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) The EFSA Journal (2008) 849, 1-47.


ALLEGATO

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato VII, il capitolo A è modificato come segue:
a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Ove si sospetti la presenza di TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro e finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine di conferma, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento. Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l'azienda in cui si trovava l'animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE
...

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