Commission Regulation (EC) No 1628/2006 of 24 October 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to national regional investment aid (Text with EEA relevance)

Published date01 November 2006
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 01 November 2006
L_2006302IT.01002901.xml
1.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/29

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (3) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, è opportuno che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.
(3) Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l’ampliamento, la razionalizzazione, l’ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarvi nuovi stabilimenti.
(4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l’intensità dell’aiuto e, pertanto, l’importo dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l’equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.
(5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l’adozione del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (5). Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
(6) Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti ad hoc, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l’aiuto ad hoc è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente ad hoc non supera il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(7) Sono esentati dall’obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.
(8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l’industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell’acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (6). Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).
(9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell’esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
(10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(11) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l’aiuto sia proporzionato e limitato all’importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.
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