Commission Regulation (EC) No 956/2008 of 29 September 2008 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date30 September 2008
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,public health,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 260, 30 September 2008
L_2008260IT.01000801.xml
30.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/8

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
(2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento prevede però una deroga a tale divieto che permette l'utilizzazione, a certe condizioni, di proteine prodotte a partire dai pesci nell'alimentazione dei giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti. Queste condizioni comprendono una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga.
(3) La parte II dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 specifica le deroghe al divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni particolari relative all'applicazione di tali deroghe.
(4) Il 24 gennaio 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sulla valutazione dei rischi per la salute derivanti dalla somministrazione ai ruminanti di farine di pesce in relazione al rischio di TSE. Il parere conclude che il rischio di TSE nei pesci, sia per alimentazione diretta che per amplificazione dell'infettività, è remoto. Il parere indica inoltre che se esiste un rischio di TSE legato alle farine di pesce, tale rischio potrebbe derivare dal fatto che i pesci sono stati nutriti con mangimi contaminati o che le farine di pesce sono state contaminate da farine di carne e ossa.
(5) Il 19 marzo 2008 è stata ultimata una relazione della direzione generale Salute e tutela dei consumatori, cui hanno contribuito vari esperti scientifici. Detta relazione giunge alla conclusione che le farine di pesce costituiscono una fonte proteica altamente digeribile, di digeribilità inferiore a quella del latte ma superiore a quella della maggior parte delle proteine di origine vegetale, e con un buon profilo aminoacidico rispetto alle fonti proteiche vegetali utilizzate nei prodotti sostitutivi del latte, e che la loro somministrazione ai giovani ruminanti potrebbe essere autorizzata.
(6) Tenuto conto della condizione relativa alla valutazione degli aspetti di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il rischio potenziale derivante dalla somministrazione a giovani ruminanti di farine di pesce è controbilanciato dalle norme rigorose di trasformazione vigenti per la produzione di farine di pesce e dai controlli effettuati su ogni partita di farine di pesce importata prima della sua immissione in libera pratica nella Comunità.
(7) Inoltre, per garantire che le farine di pesce siano utilizzate solo per l'alimentazione di giovani ruminanti, il loro uso deve essere limitato alla produzione di sostituti del latte distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità
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