Commission Regulation (EC) No 1060/2008 of 7 October 2008 replacing Annexes I, III, IV, VI, VII, XI and XV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text with EEA relevance)

Published date31 October 2008
Subject MatterTechnical barriers,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 292, 31 October 2008
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31.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1) in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, in conformità dell’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3).
(2) Da quando è stato avviato il processo di adozione della direttiva 2007/46/CE, sono entrate in vigore nuove direttive e nuovi regolamenti che hanno modificato gli allegati della direttiva 70/156/CEE. Tali emendamenti non hanno potuto essere recepiti dalla direttiva 2007/46/CE. Questo è il caso della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (4), della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (5), della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (6), della direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (7), della direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8), della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (9), della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (10), della direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (11), della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (12) e il suo atto di attuazione; della direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13), del regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria (14), della direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (15), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (16).
(3) Fin dall’inizio del processo di adozione della direttiva 2007/46/CE, la Comunità europea ha aderito ai regolamenti della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, a Ginevra (Economic Commission for Europe of the United Nations — UNECE): regolamento n. 112 (fari), regolamento n. 123 (sistemi di fari direzionali anteriori), regolamento n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), regolamento n. 121 (comandi manuali, spie e indicatori), regolamento n. 122 (sistemi di riscaldamento), regolamento n. 102 (dispositivi di traino chiusi), regolamento n. 107 (autobus di linea e granturismo), regolamento n. 105 (veicoli per il trasporto di merci pericolose). Inoltre, sono entrate in vigore nuove serie di modifiche a regolamenti cui la Comunità aveva già aderito: regolamento n. 83 (emissioni), regolamento n. 34 (serbatoi di carburante), regolamento n. 11 (serrature e cardini delle porte), regolamento n. 13 (frenatura), regolamento n. 18 (antifurto), regolamento n. 97 (sistemi di allarme), regolamento n. 17 (resistenza dei sedili e poggiatesta), regolamento n. 26 (sporgenze esterne), regolamento n. 14 (ancoraggi delle cinture di sicurezza), regolamento n. 48 (installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), regolamenti nn. 1, 8 e 20 (fari), regolamento n. 44 (sistema di ritenuta per bambini), regolamento n. 49 (emissioni dei veicoli pesanti), regolamento n. 64 (ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo). In conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (17), la Comunità ha deciso che i suddetti regolamenti UNECE fanno parte di diritto comunitario. Al fine di includerli nell’elenco delle equivalenze di cui all’articolo 35, paragrafo 2, è perciò necessario modificare la parte II dell’allegato IV.
(4) Inoltre, lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche permette di applicare le direttive 2005/55/CE, 2005/64/CE, 2005/66/CE, 2006/40/CE e il regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli appartenenti alla categoria M1 prodotti in piccola serie e a quelli per uso speciale. Analogamente, è possibile applicare la direttiva 2003/97/CE a veicoli per uso speciale. È perciò necessario modificare l’appendice della parte I dell’allegato IV e le appendici 1, 2, 3, 4 e 5 dell’allegato XI.
(5) Per garantire il buon funzionamento del processo comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche.
(6) Gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE vanno sostituiti di conseguenza,
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE viene modificata come segue:

1) l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato III è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato IV è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;
4) l’allegato VI è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento;
5)
...

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