Commission Regulation (EC) No 1226/2002 of 8 July 2002 amending Annex B to Council Directive 64/432/EEC

Published date09 July 2002
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 179, 09 July 2002
EUR-Lex - 32002R1226 - IT

Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/2002 pag. 0013 - 0018


Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione

dell'8 luglio 2002

che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione(3) concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE per tener conto degli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

(2) Secondo tale relazione, le prove per la tubercolosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996.

(3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la tubercolosi.

(4) Nel gennaio 2002 la direzione europea per la qualità dei medicinali ha pubblicato la quarta edizione della Farmacopea europea, che contiene le monografie 0535 e 0536 sul derivato proteico purificato della tubercolina bovina e aviaria.

(5) È quindi necessario modificare l'allegato B della direttiva 64/432/CEE in modo da definire le procedure di prova da applicare ai fini della sorveglianza e degli scambi all'interno della Comunità, tenendo conto del parere del comitato scientifico veterinario.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.

(3) SANCO/B3/R10/1999.

ALLEGATO

"ALLEGATO B

TUBERCOLOSI

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AGENTE EZIOLOGICO

La presenza del Mycobacterium bovis (M. bovis), agente della tubercolosi bovina, su campioni clinici e post mortem può essere dimostrata esaminando uno striscio colorato o con le tecniche di immunoperossidasi e confermata da una cultura dell'organismo in un substrato primario di isolamento.

Il tessuto patologico per la conferma di M. bovis deve essere prelevato su linfonodi anormali e organi parenchimatosi come i polmoni, il fegato, la milza ecc. Quando l'animale non presenta lesioni patologiche, occorre prelevare campioni dai linfonodi retrofaringei, bronchiali, mediastinici, soprammammari, mandibolari e da alcuni linfonodi mesenterici e dal fegato, per sottoporli ad analisi e cultura.

L'identificazione degli isolati di solito può essere attuata attraverso la determinazione delle proprietà biochimiche e delle caratteristiche della cultura. Per individuare il complesso della tubercolosi M. si può anche utilizzare la reazione a catena della polimerasi (PCR). Le tecniche di analisi del DNA possono rivelarsi più rapide e attendibili dei metodi biochimici per differenziare il Mycobacterium bovis da altri individui del complesso della tubercolosi M. Le impronte genetiche permettono di distinguere tra i vari ceppi di M. bovis nonché di descrivere i modelli dell'origine, della trasmissione e della diffusione di M. bovis.

Le tecniche e i materiali utilizzati, la loro normalizzazione e l'interpretazione dei risultati devono essere...

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