Commission Regulation (EC) No 746/96 of 24 April 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside

Published date25 April 1996
Subject MatterAgricultural structures,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 25 April 1996
EUR-Lex - 31996R0746 - IT 31996R0746

Regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 25/04/1996 pag. 0019 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 746/96 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 è stato attuato mediante programmi predisposti dagli Stati membri e dalle regioni;

considerando che l'esperienza acquisita durante la fase iniziale di elaborazione e di attuazione dei programmi in materia ambientale ha fatto emergere vari problemi d'ordine generale ed alcune difficoltà di natura amministrativa; che ai fini di un'applicazione efficace in tutta la Comunità è necessario risolvere tali problemi indicando le opportune modalità d'applicazione e precisando in tal modo il sistema definito dal regolamento (CEE) n. 2078/92;

considerando che dette modalità d'applicazione dovrebbero limitarsi ai soli problemi che, in questa fase, devono venir risolti a livello comunitario, senza la pretesa di decidere in modo esaustivo su tutti i problemi che sorgono all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione di programmi agro-ambientali;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'ampio margine di libertà che il regolamento (CEE) n. 2078/92 ha inteso lasciare agli Stati membri con riguardo alla determinazione delle misure agro-ambientali che meglio corrispondono alle diverse situazioni e condizioni naturali della loro agricoltura ed alla definizione dettagliata dei requisiti di concessione degli aiuti in conformità dell'articolo 5 del medesimo;

considerando che è opportuno definire alcuni requisiti per la concessione degli aiuti che gli Stati membri devono rispettare all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione dei loro programmi agro-ambientali; che detti requisiti si fondano sulla prassi di approvazione dei programmi seguita sinora dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2078/92, gli impegni principali che gli agricoltori sono tenuti ad assumere non dovrebbero di norma limitarsi alla semplice applicazione di buone pratiche agricole, ma prevedere in particolare una riduzione significativa dell'impiego di additivi, ferma restando anche la necessità di offrire agli agricoltori, a determinate condizioni, un sostegno per la continuazione dell'attività agricola in zone difficili, per il rispetto dei nuovi vincoli normativi in materia ambientale e per la conservazione delle pratiche di tutela dell'ambiente già introdotte;

considerando che in sede di attuazione dei programmi agro-ambientali dev'essere garantita la coerenza tra le misure agro-ambientali e le altre misure previste dalle varie politiche comunitarie, in particolare da quelle ambientali riguardanti l'agricoltura e da quelle relative alla coesione economica e sociale; che vanno in particolare evitate le sovracompensazioni determinate da una combinazione di aiuti e qualsiasi altra contraddizione nella definizione degli impegni;

considerando che il contenuto dei programmi agro-ambientali deve tener conto dell'evoluzione delle politiche comunitarie in materia di agricoltura ed ambiente;

considerando che la definizione delle condizioni minime che gli agricoltori devono rispettare nell'ambito dei vari impegni da essi assunti garantirà un'applicazione più equilibrata delle misure, tenuto conto degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92;

considerando che occorre precisare le modalità di calcolo degli aiuti;

considerando che, per quanto attiene all'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri hanno sollevato varie questioni d'ordine orizzontale; che a tale proposito appare opportuno adottare regole comuni che offrano la necessaria flessibilità, in particolare per tener conto di eventi che potrebbero influenzare gli impegni quinquennali sottoscritti, senza tuttavia mettere in causa l'efficace applicazione del regime;

considerando che alcune disposizioni di carattere amministrativo consentiranno di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure agro-ambientali; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni si richiamano per quanto possibile a regole esistenti, quale il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (4);

considerando che a norma della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (5), e in particolare dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione deve avvalersi di un sistema di vigilanza finanziaria che le consenta di intervenire nell'ambito del sistema d'allarme previsto dalla disciplina di bilancio per garantire il rispetto della linea direttrice agricola;

considerando che un regime fondamentalmente nuovo come quello introdotto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 richiede, da parte degli Stati membri e della Commissione, uno sforzo particolare di sorveglianza e valutazione; che le attività di sorveglianza e valutazione consentiranno di individuare rapidamente eventuali carenze nell'attuazione dei programmi e la conseguente necessità di adeguare le misure di cui trattasi affinché possano meglio rispondere alle specifiche esigenze e permettere quindi il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92;

considerando che agli agricoltori inadempienti dev'essere imposto di rimborsare gli aiuti percepiti e devono essere comminate sanzioni nel rispetto del principio della proporzionalità; che all'atto della determinazione di queste ultime gli Stati membri devono tener conto del fatto che risulta particolarmente arduo controllare sistematicamente il rispetto di alcuni degli impegni assunti;

considerando che le regole su rimborso e sanzioni incluse nel presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle regole generali stabilite al riguardo dal regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (7);

considerando che il presente regolamento riprende le norme del regolamento (CE) n. 1405/94 della Commissione, del 20 giugno 1994, concernente le modalità di controllo finanziario dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (8) che detto regolamento va quindi abrogato;

considerando che norme transitorie dovrebbero evitare che le norme del presente regolamento incidano sul contenuto degli impegni già assunti; che per quanto attiene alle norme di carattere amministrativo, queste dovrebbero essere applicate agli impegni in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

REQUISITI DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Articolo 1

Regola generale

Gli aiuti destinati agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92 sono concessi a fronte dell'assunzione di impegni che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale. Tenuto conto degli obiettivi enunciati all'articolo 1 di detto regolamento, tali impegni devono rendere i metodi di produzione maggiormente compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente...

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