Commission Regulation (EC) No 1021/2008 of 17 October 2008 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption and Regulation (EC) No 2076/2005 as regards live bivalve molluscs, certain fishery products and staff assisting with official controls in slaughterhouses (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2008
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 18 October 2008
L_2008277IT.01001501.xml
18.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/15

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16 e l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 elenca i requisiti della bollatura sanitaria da apporre sulle carcasse laddove non sussistano motivi per dichiarare la carne non commestibile. Alcuni di questi requisiti hanno dato luogo a confusione nell’identificazione dei prodotti fabbricati all’interno della Comunità e di quelli fabbricati all’esterno della Comunità. È pertanto opportuno chiarire tali disposizioni per garantirne la corretta attuazione.
(2) Per non interrompere tuttavia il commercio dei prodotti interessati, occorre prevedere che i prodotti cui sia stata apposta la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 prima del 1o novembre 2009 possano essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.
(3) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 854/2004 permette agli Stati membri di autorizzare il personale dei macelli ad assistere ai controlli ufficiali e a svolgere alcune mansioni specifiche di assistenti ufficiali riguardo alla produzione di carne da pollame e da lagomorfi. L’allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, di tale regolamento prevede che l’autorizzazione possa essere rilasciata solo se, per svolgere le mansioni di assistente, al personale dello stabilimento sia stata impartita, in misura soddisfacente per l’autorità competente, la stessa formazione degli assistenti ufficiali.
(4) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (2), stabilisce che, fino al 31 dicembre 2009, tale formazione possa limitarsi a garantire che il personale dei macelli sia formato per le mansioni specifiche che è autorizzato a eseguire.
(5) Questa limitazione non ha influito negativamente sui requisiti dei controlli ufficiali sulla carne fresca, previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004. È perciò opportuno rendere permanente la disposizione transitoria di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 e permettere agli Stati membri di attuare un regime di formazione completo o ridotto, e di deciderne le caratteristiche pratiche, compresa la procedura d’esame. È dunque opportuno sopprimere l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e modificare di conseguenza l’allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004.
(6) L’allegato II, capitolo II, parte A, punto 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone di classe B non debbano superare i 4 600E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. L’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2076/2005 introduce, fino al 31 dicembre 2009, la possibilità di superare tale limite nel 10 % dei campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone.
(7) Questa tolleranza non rappresenta un rischio per la sanità pubblica purché, nel 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non superino il limite massimo di 46 000E.coli per 100 g
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