Commission Regulation (EC) No 2945/94 of 2 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products, as regards the recovery of amounts unduly paid and sanctions

Published date03 December 1994
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 310, 3 December 1994
EUR-Lex - 31994R2945 - IT

Regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 03/12/1994 pag. 0057 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0083


REGOLAMENTO (CE) N. 2945/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell'esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in certi casi, in particolare nel caso di un errore manifesto accertato dalla competente autorità, nonché infliggere sanzioni più severe in caso di dolo;

considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l'errore non viene scoperto, mentre se l'errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all'esportazione una sanzione in proporzione all'importo che avrebbe indebitamente percepito qualora...

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