Commission Regulation (EC) No 1673/2004 of 24 September 2004 laying down the marketing standard applicable to kiwifruit

Published date25 September 2004
Subject Matterortofrutticoli,fruits et légumes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 300, 25 settembre 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 300, 25 septembre 2004
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25.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2004

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai kiwi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I kiwi figurano all’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, del 16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi (2) è stato oggetto di numerose modifiche. Per motivi di chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 410/90 e sostituirlo, a decorrere dal 1o ottobre 2004, con un nuovo regolamento.
(2) A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-46 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei kiwi, raccomandata dal Gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
(3) L’applicazione delle nuove norme è intesa a eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
(4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.
(5) I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della riduzione dello stato di freschezza e di turgidità.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai kiwi di cui al codice NC 0810 50 figura nell’allegato.

La norma si applica a tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidità;
b) per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 410/90 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

NORMA PER I KIWI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi delle varietà (cultivar) derivate dall’Actinidia chinensis Planch e dall’Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson), destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A. Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

interi (ma senza peduncolo),
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
praticamente esenti da parassiti,
praticamente esenti da danni provocati da parassiti,
sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d’acqua,
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli,
privi di umidità esterna anomala,
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi devono essere tali da consentire ai frutti di:

sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione,
arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B...

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