Commission Regulation (EC) No 1246/2007 of 24 October 2007 amending Regulation (EC) No 2076/2005 as regards the extension of the transitional period granted to food business operators importing fish oil intended for human consumption (Text with EEA relevance)

Published date25 October 2007
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 25 October 2007
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25.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281/21

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Il regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare che producono olio di pesce destinato al consumo umano devono conformarsi ai requisiti previsti all’allegato III.
(2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso si applica per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento (CE) n. 853/2004.
(3) L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3) prevede una deroga ai requisiti per l’olio di pesce destinato al consumo umano previsti alla sezione VIII, capitolo III, parte E, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 affinché gli operatori del settore alimentare possano continuare a importare olio di pesce da stabilimenti nei paesi terzi, che sono stati approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (4) fino al 31 ottobre 2007.
(4) L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede inoltre una deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma
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