Commission Regulation (EC) No 315/2008 of 4 April 2008 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of rapid tests (Text with EEA relevance)
Published date | 05 April 2008 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation,public health,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 94, 05 April 2008 |
5.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 94/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 315/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2008
che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di test diagnostici rapidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni. |
(2) | Il punto 4 dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, stabilisce un elenco di test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
(3) | Il 30 agosto 2007 un laboratorio ha informato la Commissione che cesserà la commercializzazione del test diagnostico rapido approvato per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Occorre quindi cancellare dall'elenco di test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 il test «Institut Pourquier Speed’it BSE». |
(4) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, il testo del punto 4 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2008 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 3).
ALLEGATO
Nell'Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Test diagnostici rapidi
Per eseguire i test diagnostici rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati i metodi seguenti ai fini dei test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini:
— | test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrPRes |
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