Commission Regulation (EC) No 1096/2008 of 6 November 2008 amending Regulation (EC) No 1356/2004 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Elancoban , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances (Text with EEA relevance)

Published date07 November 2008
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 298, 07 November 2008
L_2008298IT.01000501.xml
7.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l’autorizzazione dell’additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’additivo a base di monensin sodico (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) è stato autorizzato a certe condizioni conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l’impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i tacchini, associando l’autorizzazione alla persona responsabile dell’immissione in commercio dell’additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l’additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).
(3) Il titolare dell’autorizzazione dell’additivo a base di monensin sodico (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) ha presentato una domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione, al fine di ridurre il periodo di attesa prima della macellazione.
(4) Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (4), l’Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell’esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1356/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA...

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