Commission Regulation (EC) No 224/2007 of 1 March 2007 amending Regulation (EC) No 1216/2003 as regards the economic activities covered by the labour cost index (Text with EEA relevance )
Published date | 02 March 2007 |
Subject Matter | Social provisions,Information and verification |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 64, 02 March 2007 |
2.3.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 64/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 224/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) | Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono una componente essenziale, risulta utile per monitorare le evoluzioni dei salari e le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro. |
(2) | L'ambito dell'indice del costo del lavoro andrebbe esteso alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1. Tale estensione significa che saranno inclusi i servizi non destinabili alla vendita, che rappresentano la maggior parte di queste sezioni e possono avere dinamiche diverse rispetto ai servizi destinabili alla vendita. |
(3) | Gli studi di fattibilità effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 dimostrano che è possibile estendere l'indice del costo del lavoro alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 e che le attività e i costi richiesti da tale estensione sono proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici. |
(4) | Gli studi di fattibilità indicano inoltre che un calendario di attuazione flessibile ridurrà i costi per gli Stati membri che non rilevano ancora i dati di base o non calcolano gli indici oggetto di questa estensione. |
(5) | I metodi di destagionalizzazione producono risultati statisticamente affidabili solo se la serie temporale è sufficientemente lunga. Le serie destagionalizzate andrebbero prodotte e trasmesse per la prima volta quando saranno disponibili quattro anni di dati. |
(6) | L'anno di riferimento dell'indice è quello in cui la media dell'indice è fissata a 100. Il 2000 è il primo anno di riferimento dell'indice, stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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