Commission Regulation (EC) No 1475/95 of 28 June 1995 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and servicing agreements

Published date29 June 1995
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 29 June 1995
EUR-Lex - 31995R1475 - IT 31995R1475

Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0025 - 0034


REGOLAMENTO (CE) N. 1475/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, e in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita nel trattamento di numerosi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela conclusi nel settore automobilistico consente di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 possono generalmente essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore incarica il contraente rivenditore di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli ed il relativo servizio di assistenza alla clientela in un determinato territorio e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, i prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre che a quest'ultimo, soltanto a un numero limitato di imprese della rete di distribuzione.

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento l'articolo 10 definisce una serie di termini.

(2) Se gli obblighi contemplati agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può, nondimeno, in forza dell'articolo 85, paragrafo 3, essere dichiarato inapplicabile a tali obblighi, anche se solo a determinate condizioni tassative.

(3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di distribuzione e assistenza alla clientela, stipulati nel settore degli autoveicoli, deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di autoveicoli penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di insiemi di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicato in questo modo non solo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi.

(4) Le clausole riguardanti la distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo di una certa durabilità, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione specializzato. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionati al fine di assicurare un servizio di assistenza alla clientela specificamente adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio di assitenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più che la consegna dell'autoveicolo nuovo venduto all'utilizzatore finale deve essere preceduta da un controllo tecnico, conforme alle direttive del costruttore, effettuato dall'impresa della rete di distribuzione.

(5) Tuttavia il vincolo delle rete distributiva autorizzata non è sempre indispensabile per assicurare una commercializzazione efficace. È pertanto opportuno prevedere che non possa essere vietata la fornitura di prodotti contrattuali a rivenditori:

- che appartengono alla stessa rete di distribuzione [articolo 3, punto 10, lettera a)], oppure - che acquistano pezzi di ricambio per utilizzarli essi stessi in lavori di riparazione o manutenzione [articolo 3, punto 10, lettera b)].

Le misure prese dal costruttore e dalle imprese della sua rete per proteggere il proprio sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con l'esenzione concessa dal presente regolamento; ciò vale in particolare per l'impegno del distributore di non vendere veicoli ad utilizzatori finali che ricorrono ai servizi di un intermediario, salvo se hanno conferito mandato a tal fine all'intermediario (articolo 3, punto 11).

(6) I grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione devono poter essere esclusi dalla rivendita di pezzi provenienti dal costruttore. Se non vi fosse il vincolo della rete distributiva autorizzata, non sarebbe probabilmente possibile mantenere in funzione il sistema, vantaggioso per il consumatore, che consente di disporre rapidamente dell'intera gamma di pezzi di ricambio prevista dall'accordo, compresi i pezzi meno richiesti.

(7) La clausola di non concorrenza può essere esentata nella misura in cui non impedisce al distributore di distribuire autoveicoli di altre marche in modo tale da evitare ogni confusione di marche (articolo 3, punto 3). L'obbligo di praticare la vendita di prodotti di altri costruttori soltanto in locali distinti e soggetti ad una gestione distinta, unitamente all'obbligo generale di evitare la confusione fra marche, garantisce l'esclusiva della distribuzione di una sola marca per ogni locale di vendita. Quest'ultimo obbligo deve essere adempiuto in buona fede dal distributore in maniera tale che la promozione, la vendita e il servizio di assistenza alla clientela non possano in alcun modo generare confusione nel consumatore o generare atti sleali da parte del distributore nei riguardi dei fornitori dei prodotti di marche concorrenti. Per mantenere la competitività dei prodotti concorrenti, la gestione distinta dei vari locali di vendita deve concretizzarsi attraverso entità giuridiche distinte. Un tale obbligo induce il distributore a dedicarsi più intensamente alla vendita dei prodotti contrattuali ed al relativo servizio di assistenza alla clientela e favorisce così anche la concorrenza fra tali prodotti e i prodotti concorrenti. Tali disposizioni non impediscono al distributore di offrire e di prestare nella stessa officina servizi di manutenzione e di riparazione per autoveicoli di marche concorrenti; tuttavia, il distributore può essere obbligato a vigilare che terzi non beneficino indebitamente di investimenti del fornitore (articolo 3, punto 4).

(8) Tuttavia, le clausole di non concorrenza non possono essere sempre ritenute indispensabili per una distribuzione efficiente. I distributori devono essere liberi di acquistare da terzi, di utilizzare e di revendere pezzi della stessa qualità di quelli offerti dal fornitore. A questo riguardo si deve presumere che tutti i pezzi provenienti dalla stessa fabbricazione sono identici ed hanno la stessa origine; spetta ai produttori che offrono pezzi di ricambio ai distributori di confermare, se del caso, che tali pezzi corrispondono a quelli forniti al costruttore dell'autoveicolo. I distributori devono essere inoltre liberi di scegliere i pezzi da utilizzare sugli autoveicoli della gamma contrattuale che raggiungono o superano il livello qualitativo richiesto. Tale delimitazione della clausola di non concorrenza tiene conto delle esigenze sia della sicurezza degli autoveicoli sia del mantenimento di una concorrenza effettiva (articolo 3, punto 5, e articolo 4, paragrafo 1, punti 6 e 7).

(9) Le restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di assistenza alla clientela in una zona definita e controllabile, a migliorare la propria conoscenza del mercato e delle esigenze dei consumatori e ad orientare la propria offerta in funzione della domanda (articolo 3, punti 8 e 9). La domanda di prodotti contrattuali deve tuttavia poter restare mobile e non subire limitazioni territoriali. I distributori devono poter soddisfare non solo la domanda di tali prodotti nella zona contrattuale, ma anche quella di persone e imprese stabilite in altri territori del mercato comune. Al distributore non deve essere impedito di utilizzare mezzi pubblicitari coi quali si indirizza a clienti al di fuori della zona contrattuale, dato che...

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