Commission Regulation (EC) No 260/2003 of 12 February 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the eradication of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals and rules for the trade in live ovine and caprine animals and bovine embryos (Text with EEA relevance)

Published date13 February 2003
Subject MatterVeterinary legislation,public health,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 37, 13 February 2003
EUR-Lex - 32003R0260 - IT

Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/2003 pag. 0007 - 0011


Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione

del 12 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti d'origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Nel suo parere del 4 e 5 aprile 2002 sull'approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti il Comitato scientifico direttivo (CSD) raccomanda che, laddove sia diagnosticato un caso di scrapie in un allevamento di piccoli ruminanti, l'intero gregge deve essere abbattuto. Il CSD indica tuttavia che l'abbattimento di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR recherebbe scarsi vantaggi sul piano della riduzione del rischio. Per evitare di scoraggiare la notifica della malattia e salvaguardare le razze che possono presentare un basso livello di resistenza, tale abbattimento andrebbe realizzato gradualmente.

(2) Ai fini della coerenza con queste regole in materia di abbattimento dei bovini, le regole relative agli scambi intracomunitari di ovini da riproduzione andrebbero modificate per rimuovere le restrizioni in materia di scrapie dagli scambi di ovini del genotipo ARR/ARR.

(3) Nel suo parere del 16 maggio 2002 sulla sicurezza degli embrioni di bovini, il CSD ha concluso che non occorrono misure diverse da quelle prescritte dal protocollo dell'International Embryo Transfer Society. Nella sua sessione generale del maggio 2002 l'Organizzazione mondiale per la sanità degli animali [Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE)] ha deciso, in base a motivi scientifici analoghi, di cancellare tutte le condizioni agli scambi relative agli embrioni e ovuli di bovini. Le condizioni in materia di scambi legate alla BSE per quanto concerne gli embrioni e gli ovuli di bovini contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere cancellate e la decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito(5), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dovrebbe essere abrogata.

(4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe perciò modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, VIII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato...

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