Commission Regulation (EC) No 938/97 of 26 May 1997 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date30 May 1997
Subject MatterCommercial policy,Rabbit meat and farmed game meat,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 140, 30 May 1997
EUR-Lex - 31997R0938 - IT 31997R0938

Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/1997 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CE) n. 938/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce che la Commissione adotta un regolamento che modifica l'allegato D trasformandolo in un elenco rappresentativo delle specie che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del suddetto regolamento;

considerando che il gruppo di consulenza scientifica è stato consultato sulle specie da includere nell'allegato D;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) I seguenti punti 19 e 20 sono inseriti dopo il punto 18 delle note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D nell'allegato:

«19. Relativamente alle specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi e esemplari morti, interi o sostanzialmente interi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e derivati:

1. tutte le pelli intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate;

2. tutte le penne o pelli o altre parti con penne.

20. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che le suddette si applicano anche ad altre parti e...

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