Commission Regulation (EC) No 1496/2002 of 21 August 2002 amending Annex I (the rules of jurisdiction referred to in Article 3(2) and Article 4(2)) and Annex II (the list of competent courts and authorities) to Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters

Published date22 August 2002
Subject MatterApproximation of laws,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 225, 22 August 2002
EUR-Lex - 32002R1496 - IT

Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/08/2002 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione

del 21 agosto 2002

che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 2, 44 e 74,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del capo II sulla competenza. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, in particolare nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.

(2) Conseguentemente, se una delle norme di cui all'allegato I viene soppressa in uno Stato membro, il contenuto di tale elenco deve essere modificato in modo corrispondente.

(3) Un'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, in uno Stato membro, di una decisione emessa in un altro Stato membro ed ivi esecutiva deve essere presentata alle autorità competenti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001.

(4) Gli articoli 38 e seguenti e l'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 autorizzano la presentazione di una domanda di dichiarazione di esecutività di un atto autentico ad un...

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