Commission Regulation (EC) No 1243/2008 of 12 December 2008 amending Annexes III and VI to Directive 2006/141/EC as regards compositional requirements for certain infant formulae (Text with EEA relevance)

Published date13 December 2008
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 13 December 2008
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13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/25

REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (2) stabilisce, tra l’altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.
(2) La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell’allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l’altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.
(3) Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.
(4) La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell’allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.
(5) Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (3) autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell’allegato. L’autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.
(6) La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l’autorizzazione stabilita nel regolamento (CE)
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